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CIRCOLARE SULLA LEGGE 11 GENNAIO 2018 N. 3

CIRCOLARE SULLA LEGGE 11 GENNAIO 2018 N. 3

Federazione Nazionale Collegi IPASVI dal 15 Febbraio FNOPI
00184 Roma
Via Agostino Depretis 70
Telefono 06/46200101
Telefax 06/46200131
Cod. Fisc. 80186470581
Circolare n. 9/2018 PEC

AI PRESIDENTI PROVINCIALI

Prot. P-2076/I.01
Data 12 febbraio 2018
Oggetto: Legge 11 gennaio 2018 n. 3

Come già noto sulla Gazzetta Ufficiale del 31/1/2018 – Serie Generale n. 25 è stata pubblicata la legge 11 gennaio 2018 n. 3 sulla “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria
del Ministero della salute”.

Ai sensi della normativa vigente la legge entrerà in vigore il 15 febbraio p.v. per dare il tempo ai destinatari di porre in essere gli atti necessari. Dalla data di entrata in vigore della legge i Collegi
delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

L’albo degli infermieri professionali assumerà la denominazione di albo degli infermieri. L’albo delle vigilatrici d’infanzia assumerà la denominazione di albo degli infermieri pediatrici.

Sul sito di questa Federazione sono state pubblicate una prima serie di osservazioni e il testo della legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La legge per la sua competa applicazione prevede che saranno emanati uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate,
da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, disciplinanti:

a) le norme relative all’elezione, con metodo democratico, degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;

b) i criteri e le modalità per l’applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;

c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;
d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;

e) l’istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;
f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Con apposito Decreto del Ministero da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno altresì definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche.

Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui sopra si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.

Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della legge 3/2018 restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione
vigente.

Di particolare rilevanza è quanto riportato nell’art. 5 sugli Albi professionali che letteralmente dispone:
Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo.
Si ritiene che tale disposizione, trattandosi di un principio generale e che quindi non necessita di nessun decreto attuativo, diventi operativo dal momento dell’entrata in vigore della legge.

Relativamente alla professione dell’Assistente sanitario che secondo la nuova legge confluirà nell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione
e della prevenzione daremo informazioni man mano che procedono le interlocuzioni con il Ministero della salute in vista dell’emanazione dell’apposito decreto. Nelle more di tale emanazione restano in vigore le norme precedenti.

Altresì rilevante è la modifica dell’art. 348 c.p. in materia di Esercizio abusivo di una professione riportato all’art. 12 della legge in parola.

Attività immediate conseguenti:
• naturalmente il simbolo, ovvero i due elementi della fiamma con all’interno la croce (colore rosso) e dalle mani (colore verde) resta invariato. Il Marchio, registrato a suo tempo alla SIB (Società Italiana Brevetti), che conteneva i tre elementi che identificavano
la FNC e i Collegi provinciali ovvero la fiamma con all’interno una croce (colore rosso), le mani (colore verde) e l’acronimo ‘IPASVI’ evidentemente subirà una modifica relativamente all’acronimo, essendo IPASVI ormai non più spendibile. A questo proposito la Federazione si sta attivando per la registrazione al SIB del nuovo marchio ove al posto dell’acronimo IPASVI verrà indicata l’espressione “Infermieri e Infermieri pediatrici”.
• È in via di attivazione anche la nuova denominazione del dominio per la PEC della Federazione e di conseguenza l’attivazione delle PEC dei futuri Ordini.
• Sarà cura di questa Federazione inviare al più presto un format per la carta intestata per una immagine coordinata e univoca.

Sarà cura di questa Federazione dare le opportune successive informazioni.

Cordiali saluti La Presidente Barbara Mangiacavalli

Circolare 9-2018