ACRONIMO IPASVI PREVISTO DA UNA LEGGE DELLO STATO
Nella terra di mezzo tra l’imminente Ordine delle Professioni Infermieristiche e le norme di funzionamento degli enti pubblici non economici quali sono i collegi, le denominazioni i.p., a.s.v. e v.i. stridono, è indubbio. Ma non è certamente responsabilità di un Collegio provinciale se vengono richiamate e stigmatizzate, salvo poi immediatamente contraddirsi il giornalaio stesso, rilevato che dal livello nazionale le denominazioni obsolete ma vigenti e contestate ad altri sono on line, ad attestare che siamo di fronte all’ennesima impresa dello strillone.
Giustamente alcuni da Belluno si chiedono: qualè il riferimento normativo che ha disapplicato l’art. 1 che definisce l’acronimo IP.AS.VI? Nessuna risposta, rimosso il quesito, riproposto tale e quale, rimosso anche il secondo e bannato chi ha chiesto lumi. Così funziona l’informazione nel 2017.
La Legge 1049/54 Istituzione dei Collegi Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari Visitatori e Vigilatrici d’Infanzia non è superata dal DM 739/94 o dal DM 70/97, il Collegio IPASVI quale acronimo dell’Ente di Diritto Pubblico non economico resterà cristallizzato così come previsto sino alla trasformazione in Ordine e quindi a completamento del DDL Lorenzin, in questi giorni in discussione alla Camera dei Deputati per tornare al Senato e diventare Legge dello Stato.