DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, DALLA A DI ARAN ALLA S DI STATUTO DEI LAVORATORI
““LE FONTI REGOLATRICI DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI” (autore infermiere LEBIU GRAZIANO, anno 2009)
Sullo sciopero: 14 maggio 1971, dalla “Octogesima Adveniensis”, lettera apostolica di Papa Paolo VI “”…la loro azione non è priva di difficoltà: qua e là può manifestarsi la tentazione di approfittare di una posizione di forza per imporre, segnatamente con lo sciopero – il cui diritto come ultimo mezzo di difesa resta certamente riconosciuto -, delle condizioni troppo pesanti per l’insieme dell’economia o del corpo sociale, o per voler rendere efficaci delle rivendicazioni d’ordine direttamente politico. Quando si tratta, in particolare, di pubblici servizi, necessari alla vita quotidiana di un’intera comunità, bisognerà saper valutare il limite oltre il quale il torto causato diventa inammissibile…””
Parte I°
- Introduzione
- Nozione e diritto di sciopero
- Le finalità dello sciopero
- Effetti pratici dello sciopero nel contratto di lavoro
- Nozione di “servizi pubblici essenziali”
- Le modalità di esercizio del diritto di sciopero
- Le procedure conciliative e la precettazione
- La Commissione di Garanzia
- L’apparato sanzionatorio
- “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”
- Conclusioni parte I
Parte II°
- Dall’Atto Costitutivo al Codice di Autoregolamentazione sindacato Nursind
- Dalla proclamazione alla astensione dal lavoro per il I° sciopero infermieristico nel Comparto Sanità
- Conclusioni parte II
Parte III°
- Breve riepilogo procedure, ruoli, funzioni e sanzioni
- Breve giurisprudenza in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali
- Tabella Tipologia delle modalità di attuazione dello sciopero
- Modulistica e allegati
- Rassegna stampa sciopero nei servizi pubblici essenziali
- Dizionario sindacale
- Bibliografia
1) Introduzione
E’ una evidenza indiscutibile il principio, condiviso anche dai sindacati, che lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non debba bloccare il mondo dell’erogazione di un “servizio” e che non possa incidere su un diverso settore. I complessi cambiamenti nel sistema economico sociale italiano, la notevole produzione legislativa in materia di riforma del pubblico impiego, l’evoluzione dei livelli e dei sistemi di contrattazione, l’aumentata conflittualità tra le parti sociali, sono tutti elementi che hanno contribuito al progressivo ricorso tra il 1990 e il 2000 della rivisitazione non solo sostanziale ma anche procedurale delle modalità con le quali sia possibile esercitare un diritto costituzionalmente garantito, quale lo sciopero, nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, senza ledere altri e non meno legittimi interessi: il numero delle regole che i soggetti promotori degli scioperi sono tenuti a rispettare sono quindi aumentate e il legislatore ha inteso incentivare il ricorso a forme preventive di ri-composizione delle vertenze mediante il ricorso obbligatorio alle procedure di raffreddamento e conciliazione da esperirsi prima della proclamazione e della manifestazione astensiva.
Se la legge 146/90 può essere definita, nelle intenzioni, limitante dell’esercizio del diritto di sciopero, la legge 83/00 che la modifica può dirsi, sempre nelle intenzioni, favorente tale diritto pur con l’accresciuto ruolo della Commissione di Garanzia, e non voglia sembrare un paradosso.
Rispetto al 1990, di aspetto centrale ritengo che vi siano quattro fatti:
– la normativa sul diritto di sciopero e delle prestazioni ritenute essenziali prevede anche la “salvaguardia dell’integrità degli impianti” di cui all’art. 2 comma 2 come integrato dalla L. 83/00, e quindi estendendo la necessità di tutelare non solo i diritti della persona costituzionalmente garantiti;
– alla Commissione di Garanzia vengono assegnati facoltà consistenti e raggiunge un ruolo ben determinato e potere decisionale nella trattazione dello stesso conflitto che è chiamata a superare;
– sono superate la previsione degli accordi tra le parti e l’autonomia collettiva e si rafforza il parametro del “gravo danno all’utenza” per la funzione della Commissione di Garanzia;
– la Commissione di Garanzia estende la sua funzione di “garante” a tutti gli interessi rappresentati dalle parti in conflitto e non solo dall’utenza.
Ho ritenuto quindi di dedicare il project work sullo sciopero con la finalità di affrontare e approfondire come un diritto possa manifestarsi nel rispetto di doveri codificati nelle leggi e nei regolamenti, nella prassi e nelle consuetudini, senza trascurare l’utenza che subisce spesso il diritto senza che i doveri siano complessivamente osservati dagli attori in causa (sindacati, lavoratori, datori di lavoro, Commissione Garanzia, istituzioni). A questo proposito osservo come, prescindendo dalla qualità delle relazioni sindacali, tutti gli attori di cui sopra sin son dovuti confrontare, adeguandosi nel comportamento, alla mentalità della 83/00 nel percorso anteriore, contestuale o successivo alla proclamazione dell’astensione dal lavoro, mentalità che in finale consiste nella concezione della risorsa sciopero alla quale ricorrere solo come estrema ratio in corso di una vertenza difficile o impossibile da ricomporre.
Nello specifico del corso di studi, la sanità pubblica, anticipo che le prestazioni minime in caso di sciopero si identificano in quelle di solito erogate nei giorni festivi, con la garanzia quindi delle urgenze e delle prestazioni di Pronto Soccorso, mentre sul conflitto può dirsi essere quasi limitato al rinnovo contrattuale ma vi sono questioni peculiari di carattere organizzativo e professionale che non sono marginali e che necessitano di essere affrontate, superate e fatte emergere anche ricorrendo all’astensione dal lavoro. E’ questo il caso del percorso e delle motivazioni e del I° sciopero nazionale infermieristico dell’11 Dicembre 2006, al quale dedico compiutamente quattro capitoli, l’12°, l’13°, il 14° e il 18°.
2) Nozione e diritto di sciopero
Può essere definito sciopero (dal latino ex opere, allontanarsi dal lavoro) una astensione dal lavoro volontaria organizzata da un gruppo di lavoratori subordinati, per la tutela di diritti e interessi comuni di carattere sindacale o politico attinenti alla propria condizione economico-sociale. Per il lavoratore significa, intimamente e individualmente, rifiutarsi di spendere proprie energie psicofisiche e danneggiare il datore di lavoro che non compensa adeguatamente tali energie. Lo sciopero può essere utilizzato sotto una pluralità di forme, contenuti e manifestazioni astensive sia come elemento di pressione nella prospettiva di un comportamento rivendicativo di carattere economico, normativo e professionale, sia nelle finalità della mediazione e può anche essere proclamato per manifestare un malessere sociale più ampio e per realizzare l’uguaglianza sostanziale fra le parti secondo quanto disposto dall’art. 3 della Costituzione, e a tal fine lo sciopero può essere anche considerato come mezzo di sviluppo dei lavoratori e di promozione ad una loro attiva partecipazione alla vita politica economica e sociale. Sono vietate le forme di attuazione dello sciopero che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell’incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende. Passando per un secolo di lotte industriali e sociali, arriviamo al III millennio potendo affermare che la previsione “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” è attuale, attuata e attuabile, anche per il graduale e non indolore passaggio dalla libertà di scioperare nell’epoca liberale (Codice Zanardelli del 1889) al divieto di scioperare nel periodo fascista (Codice Rocco del 1930) fino al ripristino del diritto soggettivo costituzionalmente garantito di cui all’art. 40 della Costituzione. Nell’epoca liberale, lo sciopero era consentito e costituiva uno degli strumenti di lotta a disposizione dei lavoratori per confrontarsi con la controparte datoriale. Il suo esercizio non costituiva reato, con la conseguenza che lo Stato si asteneva dall’esercitare un’azione di repressione penale, ma tale manifestazione di libertà continuava a costituire una condotta illecita sotto il profilo civilistico e il datore di lavoro poteva rivalersi sui lavoratori: l’astensione dal lavoro configurava, infatti, una forma di inadempimento contrattuale. Dal Codice Zanardelli al Codice Rocco il passo è breve, e introdotto dal fascismo un regime corporativo, lo sciopero fu vietato e addirittura previsto come reato dagli artt. 330-333 e 502 e ss. del Codice Penale del 1930. Ho accennato al dettato costituzionale di cui all’art. 40 con il quale si garantisce una situazione soggettiva che può essere fatta valere non solo nei confronti dello Stato, che non può reprimerlo penalmente, ma anche verso il datore di lavoro, che non può licenziare o sanzionare altrimenti il lavoratore scioperante. L’esercizio del diritto di sciopero può quindi essere considerato un comportamento giuridicamente lecito sotto ogni profilo; il che vale ad escludere non solo la responsabilità penale, ma anche quella contrattuale. Se lo sciopero dal punto di vista giuridico rappresenta un diritto, i comportamenti e le azioni che contribuiscono a dargli forma e manifestazione devono però ricadere nell’area di legittimità sia per le modalità di proclamazione sia per la manifestazione soggettiva. Il diritto di sciopero va esercitato in modo da non “pregiudicare, in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare, irreparabilmente la produttività cioè la possibilità per l’imprenditore di (continuare a) svolgere la sua iniziativa economica”. Eventuali danni alla produttività, dunque, possono integrare un’ipotesi di responsabilità extra-contrattuale (art. 2043 cod. civ.) La legge n. 146/1990 disciplina all’art. 1 lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ossia quei servizi “volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione”. Dalla definizione “astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune” si possono approfondire tre elementi:
- a) è da intendersi lo sciopero come astensione collettiva dal lavoro. Essendo prevalente l’orientamento che lo sciopero è un diritto “a titolarità individuale ed esercizio collettivo” e, quindi, il diritto appartiene ad ogni singolo lavoratore, affinché si possa parlare di sciopero occorre che almeno due lavoratori si astengano dal lavoro. Il sindacato può proclamare uno sciopero ed organizzarne l’attuazione, ma la titolarità del diritto resta comunque in capo ai singoli lavoratori. La proclamazione può avere l’effetto di rendere legittimo lo sciopero svolto dall’unico lavoratore che abbia deciso di aderirvi;
- b) è richiesto che anche la proclamazione si traduca in un momento collettivo. Lo sciopero non può essere proclamato dal singolo, bensì da una pluralità di lavoratori non necessariamente organizzata in un vero e proprio sindacato (v. art. 39 Cost.);
- c) la finalità dello sciopero deve consistere nella tutela di un interesse collettivo. Con riferimento allo scopo, lo sciopero può essere classificato come: contrattuale, di solidarietà o protesta, d’imposizione economico-politica, puramente politico.
3) Le finalità dello sciopero
Con la sentenza n. 29/1960 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 502 comma II c.p., che puniva lo sciopero che fosse attuato “al solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti” (c.d. sciopero a fini contrattuali).
E’ stato più complesso l’accoglimento nel nostro ordinamento dello sciopero c.d. “di imposizione economico politica”. Si tratta di un abbandono del lavoro economico nell’oggetto, ma politico nel destinatario; esso è volto ad ottenere o impedire un intervento su materie di immediato interesse per il mondo del lavoro subordinato o per le condizioni di vita dei cittadini in genere. Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 123/1962, anche questo sciopero è stato incluso tra quelli garantiti come “diritto”, in ragione della particolare collocazione dell’art. 40 cost. all’interno del titolo III (“rapporti economici”) della prima parte della Costituzione, dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”: “la tutela concessa ai rapporti economici non può rimanere circoscritta alle sole rivendicazioni di indole meramente salariale, ma si estende a tutte quelle riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che si trovano disciplinati nelle norme racchiuse sotto questo titolo della Costituzione”. Un tipico esempio è costituito dallo sciopero generale del 16 aprile 2002 contro la riforma dell’art. 18 Stat. Lav. prospettata dal Governo Berlusconi. Per sciopero di solidarietà si tratta dell’astensione dal lavoro che venga effettuata in appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si rivolge uno sciopero già in via di svolgimento, ad opera di lavoratori appartenenti alla stessa categoria dei primi scioperanti. In considerazione dell’esistenza di interessi comuni ad intere categorie di lavoratori, la Corte ha ritenuto l’esercizio di questa forma di lotta un diritto qualora sia accertata l’affinità delle esigenze che motivano l’agitazione degli uni e degli altri. Con riferimento allo sciopero di protesta, la Corte ha considerato legittima l’astensione concertata dal lavoro con la quale gli scioperanti intendono manifestare il loro incondizionato dissenso nei confronti di determinati comportamenti del datore di lavoro (es. violazione degli obblighi di sicurezza; ritardato pagamento delle retribuzioni).
Prima di questa sentenza, sia lo sciopero di protesta sia quello di solidarietà erano vietati dall’art. 505 c.p. La Corte Costituzionale (sent. n. 290/1974) ha affermato che lo sciopero è “necessariamente valutato nel quadro di tutti gli strumenti di pressione usati dai vari gruppi sociali” e quindi “idoneo a favorire il perseguimento dei fini di cui al 2° comma dell’art. 3 cost.”.
4) Effetti pratici dello sciopero nel contratto di lavoro
Il diritto a scioperare astenendosi dall’obbligazione contrattuale è in capo a tutti i lavoratori subordinati e viene espresso volontariamente quali che ne siano le motivazioni e l’articolazione. Astenersi dal lavoro comporta l’effetto della sospensione dell’obbligo retributivo posto al datore di lavoro. La sospensione “si giustifica in funzione della natura sinallagmatica del contratto di lavoro, per cui l’obbligazione di ciascuna parte è fondamento dell’obbligazione dell’altra” e incide non solo sulla retribuzione ma anche sulle ferie, sul TFR, sulla tredicesima mensilità ed altri istituti, con decurtazione proporzionale al tempo di astensione.
5) Nozione di “servizi pubblici essenziali”
Solo nei servizi pubblici esiste la dissociazione tra chi detiene il potere organizzativo, cioè il datore di lavoro, e chi subisce il danno dello sciopero, cioè gli utenti e la collettività. Si definiscono “servizi pubblici essenziali” quei servizi “destinati alla collettività” ovvero “essenziali ai bisogni della collettività”. Sono da considerarsi servizi pubblici essenziali “quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione”. Anche per i servizi pubblici essenziali, il diritto di sciopero è attribuito dall’art. 40 direttamente ai lavoratori e non si dovrebbe parlare di sciopero se non in presenza di un’astensione decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi purchè incidenti sui rapporti di lavoro. La titolarità del diritto di sciopero è quindi attribuita al singolo prestatore di lavoro che lo può esercitare senza il bisogno di alcun benestare sindacale. L’astensione dal lavoro nei servizi di pubblica utilità è disciplinata da due leggi dello Stato, la 146/90 e la 83/00 con lo scopo di regolamentare l’esercizio del diritto di sciopero senza mortificarlo e senza che altri diritti pubblici soggettivi siano pregiudicati. E’ opportuno sottolineare che la revisione della 146/90 sia stata sollecitata e ritenuta necessaria dalle parti sociali stesse nonché dalla Commissione di Garanzia, senza trascurare la giurisprudenza del decennio 1990-2000. Nei servizi pubblici essenziali resta in capo all’azienda l’obbligo di individuare le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti da mantenere in servizio in caso di sciopero, nonché i criteri per la loro individuazione in quanto il ricorso ad un’azione di autotutela collettiva è potenzialmente lesivo di situazioni soggettive di terzi meritevoli di tutela. Le stesse organizzazioni sindacali sono state interessate a questa esigenza di bilanciamento di posizioni contrapposte, dando vita a codici di autoregolamentazione (leggasi allegati).
Principio ispiratore della legge n. 146/90, abbiamo già detto, è il contemperamento tra diritti costituzionalmente tutelati. In particolare:
– da un lato, del diritto di sciopero, riconosciuto e protetto dall’articolo 40 Cost.;
– dall’altro, dei diritti della persona di cui al 1° comma (diritto alla vita, alla salute, alla libertà, ecc.), dei quali è necessario “assicurare l’effettività nel loro contenuto essenziale”.
Il legislatore ha avvertito la necessità non tanto di negare, quanto piuttosto di limitare il diritto di sciopero consentendone l’esercizio nel rispetto di modalità poste a garanzia degli utenti, individuando un punto di equilibrio tra le ragioni di chi, legittimamente, intende esercitare il diritto di sciopero e le ragioni di chi, altrettanto legittimamente, chiede di non subire, per effetto dello sciopero medesimo, un pregiudizio in ordine al godimento di diritti, anch’essi costituzionalmente protetti, ritenuti di rango superiore. In ciò consiste il “contemperamento” cui la legge n. 146/90 fa riferimento, procedendo a regolamentare l’esercizio del diritto di sciopero ponendo il sindacato di fronte all’obbligo di comunicare la deliberazione di un atto collettivo entro un termine di preavviso di almeno 10 giorni, di indicare la durata dello sciopero, le modalità di attuazione, le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro. Le comunicazioni devono essere trasmesse all’Autorità competente per l’emissione dell’eventuale ordinanza di precettazione, autorità a sua volta tenuta ad informare la Commissione di Garanzia, per quanto di propria competenza, a garanzia appunto delle “prestazioni indispensabili”. Tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo deve essere previsto un intervallo minimo, al fine di evitare scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono nello stesso servizio o bacino di utenza e oggettivamente compromessa la continuatività dei servizi pubblici. Devono essere anche previste procedure di raffreddamento e conciliazione da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione delle sciopero.
6) Le modalità di esercizio del diritto di sciopero
L’esercizio del diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali deve svolgersi secondo un certo iter e nel rispetto di specifiche regole e procedure volte a garantire l’erogazione delle prestazioni considerate indispensabili. La legittimità dello sciopero nei servizi pubblici essenziali è condizionata dal preavviso e dall’esistenza di un atto collettivo nella deliberazione detta “proclamazione” e non necessariamente nell’attuazione per la possibilità che ad aderirvi possa essere un solo lavoratore. La corretta proclamazione garantisce il ricorso allo sciopero per la soddisfazione di un interesse collettivo o comune esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1 con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto dal comma 5 art. 1 [10 gg]”. In capo ai soggetti che proclamano lo sciopero è posto l’obbligo di comunicare per iscritto nel termine di preavviso, durata, modalità di attuazione e motivazioni dello sciopero. Corrispondente all’obbligo di preavviso è quello, posto a carico delle amministrazioni dei servizi pubblici essenziali, di “dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono inoltre garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l’astensione dal lavoro sia terminata” (articolo 2, comma 6). Le medesime informazioni agli utenti debbono essere altresì fornite dai mass-media. In ogni caso, “le amministrazioni dei servizi hanno l’obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti”.
L’istituto del preavviso risponde ad una duplice esigenza:
- a) consentire all’amministrazione del servizio di predisporre le misure dirette all’erogazione delle prestazioni indispensabili;
- b) favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto.
La Commissione di garanzia si è espressa ritenendo dunque illegittimo lo sciopero attuato senza rispettare nella sua integrità l’obbligo di preavviso. Necessario valutare anche i risvolti nel caso in cui la proclamazione dello sciopero è revocata alla vigilia del termine del preavviso, dunque senza dare la possibilità di informare gli utenti del servizio: uno sciopero revocato all’ultimo momento provoca spesso non meno disagi di uno sciopero che si svolga effettivamente. Si tratta del c.d. effetto-annuncio, spesso impropriamente utilizzato quale strumento di lotta sindacale. Più volte si è stigmatizzato l’uso scorretto dello strumento del preavviso da parte delle organizzazioni sindacali, a tal fine la legge n. 83/2000 ha modificato il comma 6 dell’articolo 2 della L. 146/90, stabilendo che: “salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell’autorità competente ad emanare l’ordinanza di cui all’articolo 8 [ossia l’ordinanza di precettazione], la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all’utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall’articolo 4, commi da 2 a 4-bis [vale a dire ai fini dell’eventuale irrogazione di sanzioni]”.
7) Le procedure conciliative e la precettazione
La legge n. 83/2000 ha introdotto una serie di integrazioni rilevanti e strumenti volti ad attenuare l’impatto delle vertenze sugli utenti e dispone che nei contratti/accordi collettivi “devono in ogni caso essere previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero”. Da una parte, dunque, gli attori in causa hanno l’onere di formalizzare tali procedure e l’obbligo del tentativo di conciliazione del conflitto avviato. Il fine è chiaro: le parti devono disporre quanto necessario a superare impasse nelle loro relazioni sindacali. Se poi pensiamo al differimento del ricorso allo strumento dello sciopero, non può che essere funzionale al processo negoziale e alla eliminazione delle motivazioni del conflitto. Evidente la condizione di “legittimità della proclamazione” solo dopo l’esperimento di tali condizioni procedimentali, peraltro riconducibili a limiti dell’esercizio del diritto oggetto del presente project work. Sulle condizioni procedimentali non può sfuggire che esse siano lo strumento più idoneo e diretto a tentare di ridurre la conflittualità, fungendo spesso da alternativa stessa alla vertenza proposta. In sanità è di moda il detto “meglio prevenire che curare”, nelle procedure conciliative è invece calzante la logica del “meglio prevenire che reprimere”. Qualora non intendano avvalersi di tali procedure, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga:
- a) se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di sciopero nei servizi pubblici di competenza dello stesso;
- b) se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L’esito negativo delle procedure conciliative, e dunque il permanere dello stato conflittuale, possono comportare l’emissione dell’ordinanza di precettazione.
La titolarità del potere di precettazione spetta:
- a) al Presidente del Consiglio (o ad un Ministro da questi delegato), qualora il conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale;
- b) al Prefetto, o al corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, in tutti gli altri casi.
Il presupposto di esercizio del potere di precettazione è la sussistenza del “fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici, conseguente all’esercizio dello sciopero”. La nuova versione dell’articolo 8, come modificato dalla L. n. 83/2000, è più severa della precedente nei confronti degli aderenti allo sciopero: mentre prima, ai fini dell’emissione dell’ordinanza, era necessario che vi fosse “interruzione” dell’erogazione dei servizi pubblici, oggi è sufficiente che si produca una “alterazione” nel loro funzionamento che comporti, conseguentemente, il “pericolo di un pregiudizio grave ed imminente”.
L’emissione dell’ordinanza si pone come momento culminante di un preciso iter procedimentale descritto dall’articolo 8, comma 1, a norma del quale le autorità titolari del potere di precettazione:
- su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei “casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo”;
- “esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile”;
- nell’evenienza di un esito negativo del tentativo di conciliazione, “adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona” oggetto di tutela;
- portano l’ordinanza a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione.
Con riferimento al contenuto, l’ordinanza può, ai sensi dell’articolo 8, comma 2:
- a) disporre il “differimento dell’astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate”;
- b) disporre “la riduzione della sua durata”;
- c) prescrivere “l’osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”.
Ai sensi dell’articolo 9, l’inosservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza comporta l’irrogazione con decreto, da parte dell’autorità che l’ha emessa, di sanzioni amministrative. Contro l’ordinanza di precettazione è possibile promuovere ricorso avanti al T.a.r. competente.
8) La Commissione di Garanzia
La legge n. 146/90 prevedeva l’istituzione di una “Commissione di garanzia dell’attuazione della legge” ma la Commissione non aveva grandi margini di manovra nell’ipotesi in cui il conflitto fosse in una fase impasse, oppure in cui le parti fossero comunque inoperose nel redigere accordi o codici di autoregolamentazione. Inoltre la condotta delle parti che integrasse una violazione degli accordi, ovvero il rifiuto delle parti di rispettare gli inviti e le proposte della Commissione, erano sanzionati in maniera insufficiente, ponendo dunque seri problemi di effettività della tutela. Il legislatore ha quindi ritenuto di dover intervenire nel 2000 per rafforzarne il ruolo e in seguito a tale intervento legislativo la Commissione svolge una funzione di mediazione e conciliazione tra le parti in conflitto, funzione esplicata non solo prima che lo sciopero venga proclamato, ma anche nella fase immediatamente successiva:
– ai sensi dell’articolo 13, comma 1, la Commissione, anche di propria iniziativa, “valuta l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2” e, qualora non le giudichi idonee, formula alle parti una “proposta sull’insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili”. Se il conflitto permane insanabile, la Commissione “adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento”. La Commissione si comporta in modo analogo in relazione ai codici di autoregolamentazione di cui all’articolo 2-bis. A questo proposito, l’articolo 13 indica una serie si criteri da seguire allorché si decida di ricorrere alla provvisoria regolamentazione: salvo casi particolari, le prestazioni indispensabili “devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad 1/3 del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza” (articolo 13, comma 1, lett. a);
– l’attività conciliativa della Commissione non si esaurisce in seguito alla proclamazione dello sciopero. Infatti la Commissione, ricevuta comunicazione della proclamazione di uno sciopero “può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni” allo scopo di verificare:
- a) se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione;
- b) se vi siano comunque le condizioni per una composizione della controversia. Tutto questo, con specifico riferimento al caso di conflitti di rilievo nazionale, si pone come premessa per un eventuale tentativo di mediazione, in vista del quale la Commissione “può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell’astensione dal lavoro”;
– la Commissione interviene non solo nei conflitti tra datore di lavoro e lavoratori, ma anche nelle ipotesi in cui si registri un “dissenso tra organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l’individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili”. In questi casi, ai sensi dell’articolo 14, la Commissione “indice [la versione originaria, modificata dalla legge n. 83/2000, prevedeva la formula “può indire”] una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso”.
La Commissione svolge una funzione di sorveglianza sul rispetto delle regole del conflitto ed in particolare:
– “indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni” relative alle misure (es. preavviso, procedure di raffreddamento, ecc.) volte al contemperamento dei diritti delle parti;
– “segnala all’autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1”.
La Commissione esprime il proprio “giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione […] per la parte di propria competenza”. Essa svolge tale funzione “su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa”. Inoltre, sempre su richiesta congiunta delle parti, essa può emanare un “lodo” sul merito della controversia.
9) L’apparato sanzionatorio
L’introduzione di un sistema di sanzioni più esteso del 1990, aveva l’obiettivo di scongiurare per quanto possibile gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, anche in riferimento all’aumentato numero di soggetti sanzionabili e alle diverse tipologie di misure repressive adottabili. Gli utenti stessi auspicavano la previsione di sanzioni severe a carico dei soggetti che con la loro forma di agitazione e con modalità irrituali potevano ledere i loro diritti, e colgo l’occasione per evidenziare che il riconoscimento legislativo a favore delle associazioni degli utenti di cui alla legge 281/1998 non si è compiuto e che persiste anche nella legge 83 un certo livello di sottovalutazione del ruolo degli utenti.
E’ da chiedersi se, nella prospettiva dell’efficacia, l’apparato sanzionatorio o più semplicemente le sanzioni abbiano raggiunto l’obiettivo, ma la risposta non è semplice e il dibattito nel merito resterà aperto.
Le innovazione del legislatore apportate con la 83/00 hanno modificato significativamente il razionale sia della precettazione e delle relative ordinanze in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali soprattutto per quanto attiene al presupposto di un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, sia in relazione ai soggetti da sanzionare che delle tipologie di misure repressive. L’attuale disciplina dell’apparato sanzionatorio, prevede due categorie di sanzioni: quelle disciplinari (individuali) e quelle collettivo-sindacali.
Le sanzioni disciplinari, proporzionate alla gravità dell’infrazione e applicate dai dirigenti su indicazione della Commissione di Garanzia, sono poste a carico dei lavoratori che si astengano dal lavoro in attuazione di uno sciopero proclamato senza il dovuto preavviso minimo e/o senza l’indicazione della sua durata, salvo che non ricorrano le circostanze d’esonero di cui all’articolo 2, comma 7 (il quale fa riferimento alla “astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”).
Le sanzioni collettivo-sindacali sono irrogate nei confronti delle organizzazioni di lavoratori che proclamano uno sciopero o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 (dunque in violazione degli accordi collettivi, dei codici di autoregolamentazione o della provvisoria regolamentazione disposta dalla Commissione di garanzia). Esse consistono in:
– sospensione dei permessi sindacali retribuiti ovvero dei contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell’astensione. L’ammontare economico delle sanzioni deve essere compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 50 milioni avendo riguardo ai seguenti parametri: consistenza associativa, gravità della violazione, eventuale recidiva;
– esclusione delle associazioni sindacali che si rendono responsabili di una violazione delle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.
La legge n. 83/2000 ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie, comprese tra un minimo di 5 ed un massimo di 50 milioni, a carico:
– dei dipendenti responsabili delle amministrazioni pubbliche o dei legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano servizi pubblici essenziali i quali violino “gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi o dalla regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia” ovvero che “non prestino correttamente informazione agli utenti”. Tale modifica al testo originario mira a correggere lo squilibrio dell’apparato sanzionatorio precedentemente in vigore, il quale reprimeva il comportamento lesivo degli accordi posto in essere dalle associazioni sindacali dei lavoratori, lasciando priva di adeguata sanzione la violazione perpetrata dalla pubblica amministrazione;
10) “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”
Abbiamo più volte accennato al fatto che nel nostro ordinamento giuridico lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito dall’art. 40 della Costituzione e attribuito direttamente ai lavoratori. Ritengo interessante notare come si sia sviluppato il concetto del diritto di sciopero sino alla sua definitiva promulgazione.
Il giorno 15 ottobre del 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Il diritto di organizzazione sindacale è garantito.
È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero.
La legge ne regola la modalità di esercizio unicamente per quanto attiene:
- a) alla procedura di proclamazione;
- b) all’esperimento preventivo di tentativi di conciliazione;
- c) al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva.
Il diritto al riposo è garantito».
Il giorno 24 ottobre del 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione decide di non inserire nella Costituzione alcun articolo relativamente al diritto di sciopero, e approva il seguente ordine del giorno:
«La terza Sottocommissione, ritenuto urgente ed indispensabile che una legge riconosca il diritto di sciopero dei lavoratori, abrogando i divieti fascisti in materia, non ritiene necessario che la materia sia regolata dalla Carta costituzionale».
Il giorno 14 gennaio del 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo sostitutivo delle precedenti deliberazioni delle Sottocommissioni:
«È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero».
Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 36 <<Tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero.>>
Il giorno 12 maggio del 1947, nella seduta pomeridiana, l’Assemblea Costituente approva il seguente articolo nella sua forma definitiva:
«Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano».
Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 40 «Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano».
Testo definitivo dell’articolo tutt’ora inserito della Costituzione:
Art. 40. «Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano».
11) Conclusioni Parte I
Che il legislatore abbia inteso puntellare le procedure per lo sciopero nei servizi pubblici prima e aggiornarne i contenuti poi, è a giudizio dello scrivente significativo della scarsa considerazione sull’autorevolezza, coerenza, responsabilità e credibilità del sistema delle relazioni sindacali, pur rischiando il legislatore di appesantire le procedure stesse e comprometterne le complessive buone intenzioni. Poco importa se le parti in causa avvertano la 83/00, in alcuni passaggi, come pericolosa ingerenza nelle rispettive sfere di autonomia e indipendenza: il fine giustifica i mezzi e il ricorso allo strumento dello sciopero con il diffondersi di vertenze di scarsa qualità e le più variegate possibili a prescindere dai più impegnativi e pregnanti rinnovi contrattuali, attesta quanto la frammentazione di conflitti e/o la pluralità delle vertenze necessitino di essere meglio “governate”. E’ infatti ancora attuale la crescente e spesso ingiustificata pretesa di assurgere a soggetto negoziale da parte di associazioni capaci di abusare di un diritto anche con il solo effetto-annuncio, in cerca di autolegittimazione e visibilità quale precondizione per la loro stessa esistenza, quindi fini a se stesse piuttosto che rappresentanti, e rappresentative, di interessi collettivi: mancano quindi dell’autorevolezze tale da poter legittimamente incidere, con l’astensione, nel funzionamento del servizio pubblico erogato ed erogabile, mentre è dato di assistere alla non risoluzione dei problemi sul tappeto ed alla esasperazione delle parti. Al di la delle competizioni tra organizzazioni sindacali confederali e autonome e delle loro stesse divisioni interne, che hanno di fatto reso inutile il principio di rarefazione oggettiva in contrapposizione alla concentrazione, è innegabile riconoscere che soprattutto nel servizio pubblico operano sindacati che pur con pochi iscritti hanno capacità di creare disagi significativi e di inflazionare lo strumento sciopero. Siamo quindi di fronte ad associazioni sindacali anche confederali che scambiano il fine con lo strumento: il consenso sindacale che si esprime con la delega non può essere sostituito o verificato dalla sola conta sull’adesione ad uno sciopero, ma con una politica sindacale dove la tutela dei diritti dei lavoratori venga sempre un gradino prima l’elargizione di privilegi o di strumentali o pretestuose prese di posizione a secondo dell’interlocutore al governo nazionale e o decentrato. Deve invece esserci chiara correlazione anche temporale tra gli scioperi e le vicende contrattuali, a prescindere dalle controparti o dalla rincorsa alla deleghe per il primato di una organizzazione sull’altra. E’ indubbio che la regolamentazione del diritto di sciopero e la misurazione della rappresentatività sindacale su scala nazionale siano interdipendenti e una senza l’altra sono da considerarsi depotenziate: il potere negoziale si può valorizzare solo se la polverizzazione del panorama di riferimento si riduce o ricompone o se sia possibile verificare quale sfera di rappresentanza dei sindacati stipulanti accordi sui servizi pubblici essenziali e sui percorsi e sulle logiche anche di democrazia interna seguiti per l’adozione dei codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero o per proclamare uno sciopero. Se ad ogni proclamazione di astensione dal lavoro fosse prevedibile indire un referendum tra i lavoratori prima della sua effettuazione e con esito maggioritario, probabilmente gli scioperi confermabili sarebbero solo quelli legati al rinnovo contrattuale e rispediti al mittente tutte le altre varianti. Sulla frammentazione dei conflitti è inoltre da dire che quando si manifestano per la “soluzione” di problematiche connesse allo svolgimento dei rapporti di lavoro, sarebbe auspicabile l’introduzione di altri e più idonei strumenti oltre alla mediazione del Prefetto nelle vertenze a carattere territoriale.
Non meno importante è la riflessione sulla complessiva procedimentalizzazione del conflitto che nelle modalità di attuazione, più articolate e formalizzate, rischia di impantanarsi in un percorso burocratico obbligato, eccessivo e potenzialmente in grado di contribuire a comprometterne le innovazioni e le intenzioni stesse, mentre rilevo come sia necessario che l’intera disciplina mantenga un margine di flessibilità per poter funzionare e assolvere alla sua funzione.
Tanto premesso, nello sciopero nei servizi pubblici essenziali, il problema più rilevante è in ultima analisi chi sia titolare nel proclamare l’astensione dal lavoro e quello della concreta individuazione delle prestazioni indispensabili, che comunque debbono essere erogate, nonché delle misure che ne assicurino lo svolgimento. Le fonti regolative attivabili a tale scopo sono chiaramente indicate dall’articolo 2, comma 2, a norma del quale: “le amministrazioni […] concordano, nei contratti collettivi […] le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell’ambito dei servizi di cui all’articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo”. Si sono spesso venute a creare situazioni di impasse andate a danno degli utenti, e se ai sensi della legge è possibile configurare un obbligo a negoziare posto in capo ad entrambe le parti, non si può tuttavia parlare di obbligo a contrarre. La L. 11 aprile 2000, n. 83 ha modificato l’articolo 2, comma 2 della legge n. 146/90, stabilendo che “qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta […] la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità di cui al comma 3”. In relazione ai sindacati che non abbiano preso parte alle trattative nonché ai lavoratori che non aderiscano ad alcun sindacato, è stata eccepita la questione dell’efficacia degli atti negoziali di cui all’art. 2, comma 2°. La legge n. 146/90 contiene tuttavia elementi dai quali la dottrina nettamente prevalente ha potuto ricavare pretesti normativi sufficienti per estendere l’ambito di efficacia del contratto collettivo a tutti i lavoratori. Ciò è stato possibile in quanto la legge contempla l’emanazione di regolamenti di servizio i quali, in quanto espressione del potere direttivo del datore di lavoro, sono idonei ad “esplicare i propri effetti nei confronti di tutti i prestatori di lavoro”.
Un breve passaggio è necessario dedicarlo al dilemma sulla titolarità del diritto di sciopero: è individuale o collettivo? Non vi è minimo dubbio che tutte le varie fasi della complessa procedure di cui sopra non possono che essere gestite da un soggetto collettivo, con la conseguenza che viene attribuita al soggetto collettivo stesso la legittimazione peculiare a disporre dell’astensione dal lavoro dei singoli aderenti allo sciopero. In sintesi, sul punto, l’organizzazione sindacale esercita un proprio diritto, “astratto”, e i singoli lavoratori lo attuano “concretamente”. Il mancato rispetto delle norme sulla prevenzione e proclamazione rende illegittimo lo sciopero, ed espone il lavoratore che vi aderisce all’ingiustificato inadempimento dell’obbligazione lavorativa in quanto esercitata la libertà di non lavorare piuttosto che di attuare un diritto. Altra questione è il “contingentamento-precetto” del personale in caso di sciopero al di fuori degli accordi integrativi da sottoscrivere tra aziende sanitarie e ospedaliere e organizzazioni sindacali ed RSU in relazione all’istituto contrattuale comparto sanità di cui alla Contrattazione decentrata e contingenti di personale. Il “contingentamento-precetto” è spesso imposto da direzioni aziendali inadempienti rispetto all’art. 2 e ritengo possa palesarsi una condotta antisindacale e lesiva dell’esercizio del diritto di sciopero stesso al punto tale da poter anche richiamare l’art. 28 legge 300/70 a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti ai lavoratori. Il “contingentamento precetto” in sanità fonda spesso il suo ricorso a causa di indifferibili interventi chirurgici e prestazioni assistenziali, ma non è nello specifico un potere datoriale assegnato ai dirigenti aziendali e conseguentemente il suo utilizzo e il potersi sostituire all’autorità prefettizia non è legittimo.
Chi intende di “contingentare-precettare” i lavoratori al di fuori o in difetto degli accordi accennati, dovrebbe essere chiamato a giustificare i modi, i tempi, i riferimenti con i quali si cercano di dirimere questioni che la legge 146/90 come modificata dalla legge 83/00 identifica con ragionevole certezza per la gestione dell’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Infatti, giusta sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sul merito delle ordinanze ministeriali di precettazione in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, è previsto che, in alcuni casi particolari, il Presidente del Consiglio dei ministri, o un ministro da lui delegato (ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale) possa emettere un’ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili, e solo con tale ordinanza è possibile costringere i lavoratori dei servizi pubblici essenziali a lavorare, nonostante la proclamazione dello sciopero e la manifesta volontà di parteciparvi, e sottolineo che è stato enunciato il principio, ancora più importante, che il giudice ordinario valuti la legittimità delle “anomale” ordinanze di precettazione.
La legge inoltre prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali sia individuato e individuabile un contingente minimo di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili. A ciò si demanda con il contratto di comparto.
Nell’individuazione del personale incluso nei contingenti esonerati dallo sciopero, possono logicamente adottarsi, ad esempio, i seguenti criteri:
- a) si comanda in servizio il personale in numero minimo tra quelli che sarebbe stati normalmente in turno per quella giornata, in conformità a quanto stabilito con la definizione dei contingenti minimi numerici;
- b) i nominativi contingentati saranno poi individuati secondo principi di rotazione, a garanzia del criterio di equità di partecipazione;
- c) il personale contingentato può essere individuato, in via preliminare, tra coloro che spontaneamente sceglieranno di non aderire allo sciopero.
- d) Il personale contingentato negli elenchi può, qualora intenda aderire allo sciopero, entro 24 ore dalla pubblicazione degli stessi chiedere al Dirigente responsabile dell’unità operativa di essere sostituito;
- e) I dipendenti comandati in servizio per il giorno di sciopero, che intendono aderire allo stesso, potranno provvedere autonomamente a farsi sostituire, prima dello sciopero, da un collega di pari profilo professionale, assegnato alla stessa struttura, notificandolo al Responsabile della stessa.
E’ importante segnalare che l’azienda ha il diritto/dovere di individuare i dipendenti da inserire nei contingenti minimi e inviare loro entro 5 giorni dalla data dello sciopero la comunicazione di “esonero dallo sciopero” ovvero di recarsi in servizio il giorno dello sciopero.
Nonostante quanto sopra, si registra in sanità che le giornate di sciopero siano proclamate per motivazioni che mal si adattano a superare il carente contesto organizzativo dei lavoratori soprattutto afferenti alla dotazione organica del ruolo sanitario
– Parte II°
12) Dall’Atto Costitutivo al Codice di Autoregolamentazione del sindacato infermieristico Nursind
Il sindacato infermieristico si costituisce il 12 maggio 1998 in Roma dopo una serie di passaggi preliminari che dal 27 febbraio dello stesso anno in Cagliari porta alcune sigle sindacali autonome di categoria infermieristica prevalentemente territoriali a confluire in un unico soggetto con valenza nazionale. Passaggi amministrativi, tecnici, formali e sostanziali per la nascita di un sindacato sono l’atto costitutivo e la sua registrazione all’Ufficio del Registro, l’adozione di uno statuto e del Codice di Autoregolamentazione del diritto di sciopero, l’attribuzione di un codice fiscale. Le attestazioni di avvenute sottoscrizioni, registrazioni, richieste e depositi devono essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a diversi Ministeri, all’Aran, alla Presidenza della Repubblica. Importanti risultano essere l’atto costitutivo e lo statuto, che devono essere depositati all’ARAN per poter partecipare alle elezioni per la RSU. Non avendo il sindacato partecipato all’accordo quadro dell’agosto 98 per la costituzione della RSU, ha la possibilità di concorrere all’elezione previo il rilascio da parte dell’ARAN stessa di un attestato protocollato e pubblicato sul sito di aranagenzia.it. Non meno significativo è il Codice di Autoregolamentazione del diritto di sciopero, che dalla sua lettura configura la natura del sindacato e ne connota le caratteristiche peculiari. In possesso di tali requisiti, l’azione sindacale può svolgersi con autorevolezza, autorità e rispetto delle controparti e dei loro ruoli, e può certamente concretizzarsi anche nella proclamazione nazionale di una legittima giornata di astensione dal lavoro, come avvenuto l’11 dicembre 2006.
13) Dalla proclamazione alla astensione dal lavoro per il I° sciopero infermieristico nel Comparto Sanità
Abbiamo già accennato al fatto che il primo sciopero nazionale della categoria infermieristica nella sanità pubblica sia stato proclamato dal sindacato infermieristico per l’11 dicembre 2006 con la rigorosa osservanza delle procedure di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (termine di preavviso, durata, modalità di attuazione e motivazioni). Tra le motivazioni portate a conoscenza della Commissione di Garanzia e approfondite in sede di tentativo obbligatorio di raffreddamento del conflitto alla presenza del Ministero del Lavoro e della Salute, ai primi due punti è dato di rilevare:
-“la carenza di personale infermieristico e di supporto e le ricadute negative sui carichi di lavoro e sulla turnistica”;
-“il costante demansionamento e le violazioni delle declaratorie contrattuali per la cat. D”
Carenza dotazioni organiche, carichi di lavoro, demansionamento, sono fondamentali nell’iniziativa di ricorrere all’astensione dal lavoro per “…l’insostenibile, annosa e gravissima situazione assistenziale ed organizzativa…omississ… a carattere nazionale…” Peraltro, già il 12 maggio 2004 con una manifestazione corteo a Roma e il 13 ottobre 2006 con un presidio a Montecitorio, gli infermieri e il sindacato di categoria avevano anticipato un crescente disagio sulla loro condizione lavorativa e una maggiore consapevolezza dei propri diritti-doveri.
L’azione sindacale pone quindi un particolare riguardo anche ai diritti degli utenti e alla qualità dell’assistenza erogata, supportati da motivazioni sussistenti, non pretestuose e di interesse generale, tali da poterle considerare conseguentemente indissolubili rispetto alle finalità dello sciopero che devono consistere, ricordo, “nella tutela di un interesse collettivo” e “incidenti nel rapporto di lavoro”. Una assistenza di qualità e il rispetto della normativa a livello nazionale sono un interesse collettivo per utenti e lavoratori infermieri, mentre il demansionamento e la dequalificazione ledono il singolo rapporto di lavoro. La garanzia di prestazioni sanitarie e assistenziali e la richiesta di applicazione degli istituti contrattuali sono quindi nello sciopero infermieristico in trattazione finalità certamente ben ricomprese e pertinenti. Quello che segue è quindi il ragionamento, su queste argomentazioni, che ho cercato di sviluppare anche nei rapporti con il Ministero della Salute, oggi Welfare, con la Commissione di Garanzia e con il Ministero del Lavoro.
Il legislatore e la contrattazione collettiva hanno riservato agli esercenti la professione infermieristica un ruolo altamente qualificato al fine di contribuire, attraverso la valorizzazione e responsabilizzazione delle loro funzioni, alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione Europea (art. 1 comma 2, L. 10 Agosto 2000, n. 251).
Le competenze della professione infermieristica (il Codice Civile all’art 2103 tratta ancora di “mansioni”), per la descrizione delle quali il CCNL di riferimento rinvia al D.M. 739/1994, devono, ex art. 1 L. 251/2000, essere svolte con autonomia professionale e si sostanziano in attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Anche per mezzo dell’art. 1 della L. 26 Febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), il legislatore, nel precisare che il campo proprio delle responsabilità delle professioni sanitarie [..] è determinato nei contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali, aveva di fatto già introdotto un epocale mutamento dei rapporti/equilibri all’interno delle diverse componenti professionali che partecipano alla risposta del bisogno di salute della persona assistita, e a tal proposito è utile interpretare le previsioni del Piano Sanitario Nazionale e correlati, dei Contratti Collettivi e dei Codici di Deontologia Medica e Infermieristica.
Rispetto alla relazione centrale e ineludibile medico/infermiere, tale variazione è avvenuta attraverso il passaggio da un rapporto di tipo gerarchico ad un rapporto di tipo funzionale, dove medico e infermiere agiscono insieme nell’assunzione delle decisioni in ambito assistenziale e terapeutico, nel rispetto della volontà del paziente e dei propri distinti ambiti di competenza/professionalità.
Anche la L. 1 Febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali), sostiene il processo legislativo di valorizzazione della professione infermieristica: l’accesso al ruolo viene, infatti, subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante (art. 2, comma 1), specificando, tra l’altro, che l’aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica (art. 2, comma 4).
Con riferimento alle declaratorie per gli infermieri, l’allegato 1 del CCNL Integrativo del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, stabilisce che appartengono alla categoria D i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa, rinviando al D.M. 739/1994, per le attribuzioni specifiche tipiche del ruolo dell’Infermiere, il quale: 3- a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i reali obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto […] 4) contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca […].
L’esame, non esaustivo, della complessa e complessiva disciplina della professione infermieristica evidenzia un profilo di responsabilità strettamente collegato alle funzioni di assistenza generale al malato, del tutto svincolato da funzioni di natura esecutiva e anticipa le conclusioni alle quali giunge la categoria e il sindacato infermieristico che ambiva a rappresentarla a sostegno delle sue rivendicazioni al riguardo dell’art. 2 del D.M. 739/1994 che precisando che l’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria, esclude categoricamente che gli ambiti delle prestazioni domestico alberghiere e ausiliarie siano di pertinenza della professione infermieristica stessa e oggetto di attività disciplinabili dall’organizzazione del lavoro, dalla gestione del personale, dalle consuetudini, dai retaggi culturali e dalla difesa di situazioni di potere consolidate pur se anacronistiche rispetto alla contrattualizzazione del Pubblico Impiego con la riforma del 1998.
Se gli interventi normativi sopra richiamati conducono, con l’abrogazione del carattere di ausiliarietà della professione infermieristica e del DPR che la prevedeva, ad un ripensamento delle competenze della relativa figura professionale (il disposto finale della L. 26.02.1999, n. 42 precisa che l’esercizio professionale deve avvenire nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali) e se in particolare si individuano due distinti livelli operativi uno autonomo (l’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica) e l’altro collaborante (l’infermiere partecipa alla identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività), e paradossale che nel dicembre 2006 siano chiamati ad incrociare le braccia migliaia di esercenti le professioni infermieristiche che si confrontano con la realtà del contesto quotidiano nel quale operano, diametralmente e gravemente opposta alle intenzioni del legislatore.
E non può essere confutato che la vigente normativa e la contrattazione collettiva escludono che gli infermieri siano chiamati a svolgere – nemmeno in via occasionale dopo la modifica dell’art. 56 del D.lgs. 29/1993 – compiti o mansioni inferiori alla qualifica di appartenenza ossia quelle di competenza del personale di categoria A, B e C, ossia del personale ausiliario (categoria A), del personale tecnico addetto all’assistenza (categoria B) dell’operatore sociosanitario (categoria BS), la vigente contrattazione collettiva prevede: 1) alla categoria A, appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell’ambito delle istruzioni fornite. Tra questi l’ausiliario specializzato, il quale svolge attività semplici di tipo manuale […] quali ad esempio, l’utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia ed il riordino degli ambienti esterni ed interni e tutte le operazioni inerenti il trasporto dei materiali in uso, nell’ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell’unità operativa. […] L’ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all’accompagnamento e allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate; 2) alla categoria B, tra gli altri, appartiene l’operatore tecnico addetto all’assistenza (OTA), il quale svolge attività alberghiere relative alla degenza comprese l’assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature e con livello economico B-super, nell’ambito del profilo di operatore tecnico specializzato, l’operatore sociosanitario, il quale svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e sociosanitario […] Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell’operatore sociosanitario sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e supporto alla gestione dell’ambiente di vita; b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale; c) supporto, gestionale, organizzativo e formativo; 3) alla categoria C, tra gli altri, appartiene l’infermiere generico, una figura professionale residuale, le cui competenze, disciplinate dall’art. 6 del DPR, 14 Marzo 1974), sono per la gran parte assorbite dal personale OSS.
Al fine di garantire la qualità dell’assistenza, la legislazione nazionale e quella regionale hanno definito o avrebbero dovuto definire i requisiti strutturali ed organizzativi delle aree di degenza, individuando le dotazioni organiche minime del personale (medico, infermieristico, addetto all’assistenza igienico-sanitaria e ausiliario) in rapporto al numero dei posti letto e del servizio che ogni singola azienda sanitaria o ospedaliera intende garantire e per il quale deve individuare il necessario fabbisogno di personale.
Preso inequivocabile atto che in tantissime realtà operative mancano gli operatori di supporto e ausiliari su accennati, tra l’indifferenza più o meno generale gli infermieri sono di fatto costretti a svolgere mansioni inferiori, che, non soltanto li occupano per gran parte dell’orario, moltiplicando i carichi di lavoro e sottraendo le energie che gli stessi dovrebbero dedicare esclusivamente all’assistenza infermieristica, ma incidono profondamente sulla loro dignità e decoro personale e professionale, svalutandone significativamente il ruolo, l’impoverimento professionale e una mancata autorealizzazione che gli infermieri finalizzavano attraverso l’impegno di lavoro trovano in quel momento storico rappresentanza nell’iniziativa di sciopero del dicembre 2006, che porta al centro dell’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica la questione infermieristica da un determinato punto di osservazione, pur senza risolverla ma ponendo le basi per la sua trattazione.
Il ruolo di supplenza, sia esso diretto o indiretto, in capo agli infermieri realizza inoltre un illecito contrattuale di tipo plurioffensivo, in palese violazione non soltanto delle norme contrattuali che definiscono le declaratorie, delle disposizioni di cui agli artt. 2103 c.c. e 2087 c.c., ma, ancor prima, degli artt. 1, 2, 4, 32, 35 e 41 Cost..
La funzione dell’art. 2 Cost. è quella di tutelare la persona umana in tutti i suoi modi di essere incluso, naturalmente, l’essere lavoratore; allo stesso modo, la dignità umana di cui all’art. 41 Cost. costituisce un limite all’arbitrio dell’imprenditore ed è tutelata contro le discriminazioni che riguardano anche l’area dei diritti di libertà finalizzati allo sviluppo della personalità morale e civile del lavoratore; sotto questo profilo, la costrizione a svolgere mansioni inferiori, attraverso le modalità, i tempi, le consuetudini e i convincimenti sopra esposti e l’impoverimento contestuale delle attribuzioni che qualificano la professione infermieristica possono e devono considerarsi atti lesivi del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della propria personalità nel luogo di lavoro.
L’inadempimento contrattuale delle aziende sanitarie e ospedaliere legittimava quindi la pretesa del sindacato infermieristico di rappresentare tale situazione e di agire con la proclamazione della giornata di sciopero, inserendo tra le motivazioni il ricorso al demansionamento, anche in previsione che perdurando il conflitto e tale stato di organizzazione del lavoro siano poi eventualmente intentati ricorsi ai Tribunali che valutino tali condizioni e vi siano responsabilità che condannino le aziende datrici di lavoro alla reintegrazione nel profilo e competenze previste, ma anche per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (di natura non patrimoniale) subiti e subendi.
14) Conclusioni Parte II
Abbiamo più volte detto che il diritto di sciopero è espressamente riconosciuto dall’art. 40 della Costituzione Italiana e che rappresenta lo strumento idoneo a realizzare, già nel suo effettivo svolgimento, la concreta partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese; come tale lo sciopero può essere legittimo ben oltre lo scopo contrattuale od organizzativo, purchè utilizzato, appunto, come canale di partecipazione politica. E anche nel caso della proclamazione indetta dal sindacato infermieristico tali elementi devono essere, e sono stati, ricompresi.
La giurisprudenza (v. Corte App. Firenze, 24 aprile 2002) ha precisato che “il diritto di sciopero, nelle sue concrete modalità di attuazione, incontra solo limitazioni che derivano dalla necessità di non ledere interessi primari costituzionalmente protetti. Nel corso delle procedure richiamate il sindacato infermieristico, dalla richiesta e partecipazione ai tentativi di raffreddamento del conflitto all’individuazione delle prestazioni indispensabili, ha sempre inteso di limitare disagi all’utenza. Il sindacato infermieristico NurSind è stato quindi certamente legittimato a proclamare lo Sciopero Nazionale del Comparto Sanità di Lunedì 11 Dicembre 2006; l’unico accorgimento e limite che doveva osservare è dato dal rispetto di interessi primari costituzionalmente protetti di cui alla regolamentazione legislativa presente nel nostro ordinamento e costituita dalle Leggi n. 146/1990 e n. 83/2000 relativa ai servizi pubblici essenziali. Nessuno dei numerosi passaggi della procedura prevista è stato quindi disatteso e lo sciopero si è potuto svolgere secondo le previsioni all’atto della proclamazione e nel rispetto delle motivazioni addotte e degli interessi dell’utenza.
Possiamo certamente concludere affermando che l’attività degli infermieri possiede tutti i requisiti per poter essere considerata “servizio pubblico essenziale”, in quanto volta a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati alla vita e alla salute, ai sensi dell’art. 1 della legge citata che inoltre non pone alcuna regolamentazione né alcun limite circa la legittimazione a proclamare uno sciopero, ma reca una disciplina piuttosto dettagliata circa il suo concreto attuarsi.
Parte III°
15) Breve riepilogo procedure, ruoli, funzioni e sanzioni
Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali deve essere attuato da parte di tutti i soggetti coinvolti (i sindacati, le formazioni spontanee, i lavoratori e le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi) nel rispetto di specifiche regole e procedure volte a garantire l’erogazione delle prestazioni considerate indispensabili. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto con un preavviso minimo di 10 giorni (che può essere maggiorato dai contratti collettivi, dagli accordi o dai regolamenti di servizio) la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro.
La comunicazione deve essere resa:
– alle imprese o amministrazioni (datori di lavoro) che erogano il servizio;
– all’apposito ufficio costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (per i conflitti nazionali o interregionali) o la Prefettura (per i conflitti locali) che provvede a trasmetterla immediatamente anche all’organo preposto a vigilare sull’attuazione della legge, la Commissione di garanzia.
I datori di lavoro che erogano il servizio devono:
– comunicare agli utenti, almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione collettiva dal lavoro, le modalità ed i tempi dei servizi erogati durante lo sciopero, oltre alle misure per garantire la pronta riattivazione degli stessi al termine dello sciopero. La revoca spontanea dello sciopero proclamato e comunicato agli utenti costituisce una forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini sanzionatori, salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti o vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri o della Prefettura;
– fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti.
Anche al solo fine di ottenere la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, le associazioni riconosciute degli stessi (L. 281/98), invece di esperire una procedura di conciliazione, possono agire in giudizio in base all’art 7 bis legge 146:
– nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, in caso di revoca dello sciopero successiva alla comunicazione all’utenza e quando l’astensione venga attuata nonostante la delibera di invito a differirla della Commissione di garanzia comportando un pregiudizio al diritto di usufruire con certezza dei servizi pubblici;
– nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti e ciò comporti un pregiudizio al loro diritto di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
Ruolo della contrattazione collettiva
Alla contrattazione collettiva sono affidate le seguenti funzioni:
– individuare, considerando la natura del servizio e le esigenze di sicurezza e di salvaguardia dell’integrità degli impianti, le prestazioni indispensabili da assicurare agli utenti, le modalità e le procedure di erogazione e ogni altra misura diretta a consentirne l’utilizzo. A tal fine è possibile disporre l’astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori, indicando le modalità per l’individuazione degli interessati.
Inoltre, qualora per effetto di scioperi proclamati in successione temporale da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici, devono essere indicati gli intervalli minimi da osservare tra l’attuazione di uno sciopero e la proclamazione di quello successivo;
– prevedere procedure obbligatorie di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima della proclamazione dello sciopero. Le parti che non intendono adottare le procedure contrattuali possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga presso la Prefettura o il Comune nel caso di scioperi di competenza dello stesso (salvo il caso in cui l’amministrazione comunale sia parte), se lo sciopero ha rilievo locale, o presso la competente struttura del ministero del Lavoro, se lo sciopero ha rilievo nazionale.
Qualora le misure adottate siano valutate inidonee dalla Commissione di garanzia, la stessa determina la regolamentazione provvisoria.
Nel caso di sciopero diretto a difendere l’ordine costituzionale o ad esprimere una protesta connessa a gravi eventi che ledano l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori viene escluso l’obbligo di dare il preavviso e di indicare preventivamente la durata dello sciopero, mentre devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili ed osservate le procedure di raffreddamento e conciliazione.
La Commissione di garanzia è l’organo che ha il compito di vigilare sull’attuazione della legge. L’attività della Commissione è finalizzata a tutelare sia le possibilità di godimento dei diritti della persona in occasione di conflitti collettivi nei servizi pubblici essenziali, sia le possibilità di esercizio del diritto di sciopero nei medesimi servizi.
Funzioni
La Commissione svolge numerose funzioni per garantire l’attuazione della legge: fornisce la propria consulenza sui contenuti degli accordi o dei codici di autoregolamentazione, formula su richiesta delle parti lodi arbitrali sul merito del conflitto, svolge un’importante attività di prevenzione e controllo del conflitto ma, soprattutto, ha il compito di valutare l’idoneità degli accordi e codici di autoregolamentazione rispetto alle finalità della legge. Nell’eseguire la valutazione la Commissione deve attenersi ai seguenti criteri:
– tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi, nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– considerare che le prestazioni indispensabili individuate non devono, comunque, superare mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Quando è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti, e, pertanto, non rientrano nella predetta percentuale del 50%.
Qualora la Commissione esprima un parere motivato di inidoneità, la stessa sottopone alle parti una proposta sull’insieme delle prestazioni, delle procedure e misure da considerare indispensabili. Entro 15 giorni dalla notifica le parti devono pronunciarsi sulla proposta; in caso di mancato accordo la Commissione adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento e la comunica alle parti interessate. Le stesse hanno l’obbligo di osservarla fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo.
La giurisprudenza ritiene che, qualora la Commissione dichiari inidoneo l’accordo raggiunto tra le parti, e, conseguentemente, avanzi una proposta, quest’ultima, se lo stesso datore di lavoro l’abbia valutata come non vincolante, ha efficacia meramente propositiva, non obbligando al rispetto del suo contenuto né le parti, né il Giudice che resta libero, dunque, di procedere ad un’autonoma valutazione della congruità dello sciopero rispetto alla garanzia delle prestazioni indispensabili.
Qualora, al contrario, il datore di lavoro ritenga vincolante la proposta della Commissione, non è antisindacale il suo comportamento atto ad imporre l’espletamento delle prestazioni ritenute indispensabili in detta proposta.
La Commissione, inoltre, giudica il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero o vi aderiscono aprendo il relativo procedimento di valutazione e delibera le eventuali sanzioni da applicare. Contro tali delibere è ammesso il ricorso al giudice del lavoro.
Infine, qualora sorgano contrasti all’interno dell’organizzazione sindacale dei lavoratori, la Commissione, di propria iniziativa, su domanda di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, oppure su richiesta motivata di un numero rilevante di lavoratori interessati, indice un referendum tra i lavoratori.
La Commissione svolge una rilevante attività di prevenzione e controllo del conflitto mediante:
– l’assunzione di informazioni o la convocazione delle parti per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia;
– la segnalazione ai soggetti interessati di eventuali violazioni delle disposizioni relative alle procedure da rispettare nella fase precedente, la proclamazione dello sciopero e l’eventuale invito a differirne la data di attuazione;
– la rilevazione dell’eventuale concomitanza tra sospensioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, causate da scioperi proclamati da soggetti sindacali diversi e l’eventuale invito a differire la data di attuazione dello sciopero;
– la segnalazione all’autorità titolare del diritto di precettazione delle situazioni nelle quali dallo sciopero possa derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;
– l’assunzione di informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi in merito agli scioperi proclamati ed effettuati, alle revoche, sospensioni e rinvii di scioperi proclamati e all’applicazione delle delibere sulle sanzioni da irrogare;
– l’invito alle amministrazioni o imprese a desistere dal comportamento vietato, nel caso in cui rilevi comportamenti illegittimi che possano determinare l’insorgenza o l’aggravamento di conflitti in corso.
Sanzioni, art. 4 legge 146/90
Le sanzioni vengono applicate ai soggetti interessati con le modalità esaminate nella seguente tabella.
Soggetti Obblighi violati Sanzioni (1)
Lavoratori • Comunicazioni relative allo sciopero
- Effettuazione delle prestazioni indispensabili Disciplinari, proporzionate alla gravità dell’infrazione, che non comportino l’estinzione del rapporto o mutamenti definitivi dello stesso (2)
Organizzazioni sindacali dei lavoratori • Comunicazioni relative allo sciopero
- Effettuazione delle prestazioni indispensabili
- Rispetto della procedura • Sospensione, per tutta la durata dello sciopero, dei permessi sindacali retribuiti e/o dei contributi sindacali trattenuti dalla retribuzione per un importo complessivo da € 2.582,28 a € 25.822,84 (3)
- Eventuale esclusione dalle trattative negoziali per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.
Qualora tali sanzioni non risultino applicabili perché le organizzazioni sindacali non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l’organizzazione sindacale responsabile da un minimo di € 2.582 ad un massimo di € 25.822 (4)
Dirigenti responsabili delle pubbliche amministrazioni e legali rappresentanti delle imprese ed enti che erogano servizi pubblici essenziali • Rispetto delle procedure concordate con la contrattazione collettiva o previste dalla regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia
- Comunicazione agli utenti Amministrativa pecuniaria da € 2.582 a € 25.822 (4)
- Applicazione, nel termine indicato dalla Commissione di garanzia, delle sanzioni comminate
- Comunicazione, nei successivi trenta giorni, alla Commissione di garanzia delle informazioni richieste Amministrativa pecuniaria da € 206 a € 516 per ogni giorno di ritardo ingiustificato (4)
Associazioni ed organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi (5) • Rispetto dei codici di autoregolamentazione o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia
- Rispetto della procedura Amministrativa pecuniaria da € 2.582 a € 25.822 (4)
(1) Le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nel massimo se lo sciopero viene effettuato contravvenendo ad eventuale delibera della Commissione di garanzia.
(2) Tali sanzioni sono sempre irrogate dal datore di lavoro su prescrizione della Commissione di garanzia. Nel caso di sanzioni pecuniarie, l’importo delle stesse viene versato dal datore di lavoro all’INPS.
(3) Tali sanzioni sono deliberate dalla Commissione di garanzia e applicate dal datore di lavoro. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all’INPS, gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
(4) Tali sanzioni sono deliberate dalla Commissione di garanzia e applicate con ordinanza-ingiunzione dalla DPL (sezione ispettiva). L’ordinanza-ingiunzione può essere impugnata davanti al giudice civile ordinario.
(5) Tali soggetti sono responsabili in solido con i singoli lavoratori autonomi che, aderendo alla protesta, si siano astenuti dalle prestazioni.
Sono sanate tutte le violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999: i giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate le sanzioni relative a situazioni pregresse sono automaticamente estinti e in nessun caso vengono rimborsate le somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni (leggasi art. 16 legge 83/2000).
16) Breve giurisprudenza in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali
La corresponsione di un premio economico a favore di tutti i dipendenti non aderenti a uno sciopero costituisce trattamento discriminatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 SL, al quale consegue la condanna del datore di lavoro al pagamento a favore del Fondo pensioni di una somma pari al totale dei premi discriminatori erogati (Trib. Milano 10 luglio 00, est. Atanasio);
L’attribuzione di un premio erogato in favore dei soli lavoratori non aderenti ad uno sciopero è sufficiente a determinare la fattispecie di cui agli artt. 15 e 16 SL, indipendentemente dal fatto che fossero state esercitate o meno pressioni per non scioperare o che il premio fosse stato o meno promesso a chi non avesse scioperato. (Corte d’Appello Milano 25/1/2002, Pres. Ed Est. Mannacio, in D&L 2002, 337;
La comandata del datore di lavoro, che, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, individui quali lavoratori debbano continuare a svolgere la consueta attività, è illegittima anche se conforme alla proposta della Commissione di garanzia, giacché il potere di comandata non è previsto dalla legge e, comunque, la proposta della Commissione di garanzia non ha efficacia vincolante (Cass. 15/3/01, n. 3785, pres. Santojanni, in Lavoro giur. 2001, pag. 535, con nota di Carinci, Il potere di comandata prima e dopo la l. n. 83/00 ) ;
In caso di violazione dell’ordinanza di precettazione prevista dall’art. 8 L. 12/6/90 n. 146, il lavoratore scioperante non rimane esposto a sanzioni disciplinari o a responsabilità da inadempimento all’interno del rapporto di lavoro, ma soltanto alle sanzioni amministrative previste dalla legge; ne consegue che la sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro è illegittima e costituisce comportamento antisindacale per lesione del diritto di sciopero (Pretura Genova 22/12/97, est. Gelonesi, in D&L 1998, 327, n. FRANCESCHINIS);
In caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali l’art. 8 L. 12/6/90 n. 146 prevede che il legittimo esercizio del potere di precettazione (per i conflitti di rilevanza nazionale) della sia in capo alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri. (Cass. 5/11/88 n. 11109, pres. Sensale, est. Proto, in D&L 1999, 53, n. Paganuzzi);
Configura comportamento antisindacale ex art. 28 Statuto dei lavoratori l’iniziativa del datore di lavoro pubblico, il quale, in occasione di uno sciopero-adducendo la necessità di assicurare l’erogazione di prestazione indispensabile ai sensi della l. n. 146 del 1990- adibisca il personale rimasto a disposizione alle mansioni proprie dei lavoratori scioperanti. (Trib. Caltagirone 26/9/2002, Giud. Rao, (dec), in Foro it. 2003 parte prima, 205);
E’ antisindacale la comandata di lavoratori scioperanti a effettuare prestazioni non previste come essenziali (Trib. Milano 26 aprile 2000 (decr.), est. Chiavassa, in D&L 2000, 687);
Costituisce comportamento antisindacale, per la valenza oggettivamente intimidatoria, l’invio alle lavoratrici che si siano astenute dal lavoro per aver aderito ad uno sciopero, di una richiesta di giustificazioni ai sensi dell’art. 7 SL (nella fattispecie il Giudice ha ordinato alla parte convenuta di non dare seguito a tali contestazioni e d’astenersi per il futuro dall’utilizzare il potere disciplinare per limitare l’esercizio della libertà sindacale, nonché del diritto di sciopero). (Trib. Milano 3/4/2002, decr., Est. Di Ruocco, in D&L 2002, 602);
17) TabellaTipologia di modalità di attuazione astensione dal lavoro
Effetto annuncio Si tratta di una tecnica talvolta utilizzata dalle sigle nei servizi: la proclamazione di uno sciopero che successivamente viene annullato poco prima del suo inizio previsto. In questo modo i cittadini, avvertiti dai mezzi di comunicazione, non utilizzano i servizi (e quindi lo sciopero può considerarsi riuscito) senza però che gli scioperanti siano costretti a pagare con una trattenuta sullo stipendio la giornata di sciopero.
Sciopero a sorpresa E’ attuato senza preavviso. E’ legittimo, a parte i servizi pubblici essenziali, perché non esiste una norma che imponga la proclamazione dello sciopero.
Sciopero dello straordinario Rifiuto collettivo di prestare lo straordinario richiesto dal datore di lavoro ai sensi del ccnl. Consiste in una astensione lavorativa limitata alle ore eccedenti l’orario normale. Il rifiuto delle prestazioni di lavoro aggiuntive se motivato dalla reazione a presunte illegittime modifiche all’orario di lavoro, configura una forma di lotta sindacale
Sciopero a singhiozzo L’astensione dal lavoro è frazionata in brevi periodi
Sciopero a scacchiera Astensione dal lavoro in reparti alternati o in tempi successivi
Sciopero parziale Consiste nella realizzazione in settori o durante fasi lavorative la cui interruzione porta un notevole ritardo nella ripresa dell’attività
Sciopero a singhiozzo – Sciopero a scacchiera – Sciopero parziale Comportano per i lavoratori una minore riduzione della retribuzione in ragione della minore durata della sospensione dal lavoro, mentre si determina per l’azienda un maggior onere in termini di disorganizzazione, di spesa generale, di ridotta produttività.
Boicottaggio Realizzazione di un danno economico all’azienda propagandando a non acquistarne i servizi e le prestazioni
Occupazione aziendale Permanenza continuata dei lavoratori nel luogo di lavoro senza esercitare attività lavorativa
Sabotaggio Danneggiamento di mezzi e apparecchiature utili per lo svolgimento dei fini aziendali
Picchettaggio Attività dei lavoratori scioperanti volta ad impedire l’ingresso in azienda dei lavoratori che non aderiscono allo sciopero. Ovviamente se realizzata con modalità violente, mentre la persuasione pacifica è legittima
Crumiraggio Sostituzione del personale in sciopero con l’assunzione di personale esterno o con lo spostamento di personale interno
18) Modulistica ed allegati
19) Rassegna stampa
L’UNIONE SARDA Cagliari Martedì 12 dicembre 2006
SANITÀ: Ieri la prima giornata di protesta nazionale degli aderenti al sindacato Nursind
Gli infermieri: «Sciopero per i pazienti»
Non ha lavorato circa il dieci per cento degli operatori
Chiedono il riconoscimento della propria professionalità: «Ora siamo costretti a fare anche i camerieri, i fattorini e gli addetti alle pulizie».
Graziano Lebiu, presidente nazionale del Nursind, sorride. «Era il nostro primo sciopero, siamo soddisfatti di come è andato». Ancora non si conosce ufficialmente il numero degli infermieri che ieri hanno deciso di incrociare le braccia: Lebiu ha trascorso la serata cercando di capire in quanti avevano aderito. «Dovremmo essere intorno al dieci, dodici per cento», anticipa. In pratica, sui circa tremila infermieri cagliaritani (1800 dell’Asl 8, 800 del Brotzu), non hanno lavorato in trecento. «Un numero che sarebbe potuto essere superiore se non ci fossero stati precettazioni, poi rientrate».
le richieste Il sindacato delle professioni infermieristiche, comunque, ha di che essere soddisfatto: voleva portare all’attenzione dell’opinione pubblica le loro rivendicazioni. Ci è riuscito. «E, sia chiaro», spiega Lebiu, «non abbiamo deciso di fermarci per questioni economiche: di quest’aspetto, eventualmente, se ne parlerà più avanti». Per il momento, tutto ruota attorno al fatto che gli infermieri vogliono essere trattati come infermieri («La nostra è una professione intellettuale», puntualizzano). Dunque, rifiutano di svolgere mansioni che non competono loro. «Negli ultimi dieci anni, le politiche governative si sono concentrate nella riduzione degli organici infermieristici». Tagli che, spiegano i sindacalisti, hanno fatto sì che gli operatori siano stati costretti a inventarsi, di volta in volta, in centralinisti, camerieri, portantini, commessi, magazzinieri e, addirittura, addetti alle pulizie.
Situazione che, naturalmente, gli infermieri rifiutano. «Soprattutto perché pensiamo alla salute dei pazienti: ci sono, per esempio, infermieri indagati perché hanno lasciato una garza nel corpo di un paziente. Capita perché, mentre stanno assistendo a un intervento chirurgico, sono costretti a prepararne già un altro». Il fatto è che, sostiene il Nursind, che i tagli organico stanno diventando sempre più pesanti. «I laureati in scienze infermieristiche sono appena 6.500 l’anno contro i 13 mila pensionamenti annui». E poi c’è il problema della tutela delle donne. «Questa professione viene per l’ottanta per cento da donne: in nessun modo, vengono aiutate». Fondamentalmente la discussione è sull’approccio alla professione. «Ci chiedono prestazioni quantitative, noi le vogliamo – e le dobbiamo – dare qualitative».
L’UNIONE SARDA Sassari Lunedì 11 dicembre 2006
SASSARI I camici bianchi dai militari-Sciopero Nursind: la Asl precetta gli infermieri ribelli
L a direzione sanitaria della Asl li precetta per lo sciopero e loro vanno dai carabinieri. Gli infermieri partono all’attacco: «Non è la Asl che deve precettare alcunché».
Oggi é in programma lo sciopero nazionale del personale sanitario aderente al Nursind, e la direzione sanitaria della Asl n¡1 ha precettare una parte del personale. L’ordine di servizio é arrivato nei reparti sabato causando non poco malumore fra gli infermieri, che hanno risposto inviando una nota di protesta ai carabinieri e alla stampa. «Si vuole segnalare la negazione di un diritto sancito dalla Costituzione e dallo statuto dei lavoratori, cioè il diritto allo sciopero. Nei reparti di Pronto soccorso, Ortopedia, Cardiologia, Chirurgia e Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata é stato palesemente negato dalla direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Sassari contro ogni principio e legge dello Stato questo nostro diritto. Diritto che evidentemente la direzione sanitaria del nostro ospedale disconosce, obbligandoci alla presenza con un ordine di servizio, contro ogni legge, dato che la precettazione deve essere effettuata dalla prefettura’.
E non essendo arrivate dalla prefettura indicazioni di precettazione, secondo gli infermieri, tale ordine di servizio sarebbe carta straccia. Resta da verificare quanto succederà oggi nei reparti. Saranno moltissimi, assicurano, a manifestare a partire dalle 9 presso l’ingresso degli uffici amministrativi di via Monte Grappa. Una protesta che verrà realizzata con palloncini colorati che verranno liberati in aria e musicisti improvvisati. Vi sono motivi sia a livello nazionale che livello locale. Nella Asl n¡1 gli infermieri protestano per essere costretti a più riprese a mansioni che non competono loro, come quelle alberghiere e di trasporto pazienti. In tutta Italia si protesta per il mancato adeguamento dello stipendio allo standard europeo (necessita di un incremento entro il 2010 di 600 euro mensili), per triplicare il numero dei giovani da iscrivere a scienze infermieristiche (numero da adeguare alle richieste di mercato), e soprattutto adeguare il personale infermieristico e di supporto ai vari reparti investendo anche nella formazione professionale. Uno sciopero programmato da diversi mesi con sit-in realizzati anche davanti a Montecitorio dalla delegazione nazionale del quale fanno parte numerosi infermieri sardi. Alcuni parlamentari hanno presentato al governo alcune interrogazioni sulle tematiche proposte dal Nursind.
La Nuova Sardegna Cagliari Città Domenica 10 dicembre 2006
Nursind: «Siamo pochi e malpagati» Domani scioperano gli infermieri
Domani incrociano le braccia gli infermieri che si riconoscono nel Nursind.
Milleseicento iscritti in Sardegna (quasi ottocento a Cagliari), il sindacato ha diffuso una nota nella quale spiega le ragioni della protesta. Il lungo elenco porta la firma del segretario nazionale Graziano Lebiu: «Facciamo notare la carenza di personale infermieristico e di supporto e le ricadute negative sui carichi di lavoro e sui turni». Non solo: «Agli infermieri vengono affidati incarichi che non sono di loro competenza, con continui demansionamenti», «il mancato riconoscimento del carattere usurante del lavoro infermieristico», «la mancata certificazione Aran in ordine al legittimo godimento delle prerogative sindacali per l’anno 2006», «la mancata applicazione della legge sul passaggio da collegio ad ordine professionale infermieristico», «l’inadeguato riconoscimento economico nei salari e nelle indennità di disagio degli infermieri nel comparto sanità». Lo sciopero si protrarrà per ventiquattr’ore con l’obiettivo di aprire una tavolo di confronto.
L’Unione Sarda Oristano Sabato 09 dicembre 2006
SANITÀ. Lunedì azione di protesta indetta dal sindacato Nursind
Sciopero degli infermieri
Sciopero tra le polemiche lunedì per gli infermieri oristanesi. La decisione di incrociare le braccia per protesta è stata presa dal sindacato NurSind. La segreteria provinciale dell’organizzazione ha presentato un esposto contro ignoti «per l’arbitraria rimozione delle locandine sullo sciopero» dai locali del poliambulatorio. L’annuncio è stato dato dal segretario provinciale dell’organizzazione Pierfranco Murtas. «L’autorizzazione all’affissione – spiega – era stata negata dal responsabile del poliambulatorio e concessa in seguito dai responsabili aziendali. I manifesti sono stati però rimossi per mano di ignoti». Ecco perché si è deciso di presentare un esposto. «Si tratta di un grave atto di violazione delle prerogative sindacali – dice ancora Murtas – e di forte intolleranza verso una parte sindacale che rappresenta e tutela una categoria di lavoratori della sanità da sempre poco considerata e spesso oggetto di prevaricazioni». Secondo il NurSind si tratta di una illecita discriminazione. «Locandine di altre organizzazioni vengono affisse senza problemi – aggiunge il segretario provinciale – questo episodio, invece, dimostra mancanza di rispetto verso gli infermieri che hanno diritto alla tutela e all’informazione». Pierfranco Murtas si sofferma poi sui motivi che hanno portato la categoria all’astensione. «Chiediamo il riconoscimento dell’ordine professionale – afferma – ma anche un adeguamento degli stipendi e dell’organico attuale, spesso costretto a carichi di lavoro eccessivi per la mancanza di personale di supporto. Inoltre chiediamo che le nostre prestazioni siano riconosciute come logoranti e che sia triplicato il numero dei posti nelle facoltà universitarie specialistiche». Jimmy Spiga (Unioneonline)
ILSOLE24ORE.COM 25 febbraio 2009
Pronte le nuove regole per il diritto di sciopero – di Giorgio Pogliotti
Obbligo del referendum consultivo prima degli scioperi indetti da piccole sigle. Per servizi di particolare rilevanza l’adesione da parte del singolo lavoratore va fornita preventivamente. Nei trasporti potrà diventare obbligatorio lo sciopero virtuale.
Sono alcune delle novità del disegno di legge delega sulla regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi che sarà esaminato oggi al pre-consiglio dei ministri. Il testo, in tre articoli, viene presentato “fuori sacco” dal ministro Maurizio Sacconi (Lavoro) e ricalca le linee guida approvate dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 ottobre: è prevista una soglia del 50% di rappresentatività per la proclamazione di uno sciopero. Per tutte le sigle che non raggiungono questa soglia scatta l’obbligo di indire un referendum consultivo preventivo. Oltre all’adesione individuale dei lavoratori, è prevista la comunicazione con un «congruo anticipo» della revoca dello sciopero, con l’obiettivo di «eliminare i danni provocati dall’effetto annuncio». Quanto allo sciopero virtuale, potrà diventare obbligatorio per determinate categorie professionali che erogano servizi strumentali o complementari nel settore dei trasporti. Novità in arrivo anche per l’attuale Commissione di garanzia: viene trasformata in Commissione per le relazioni di lavoro che avrà il compito di verificare l’effettivo grado di partecipazione agli scioperi, anche per fornire a Governo e parti sociali un monitoraggio sull’andamento dei conflitti. Per valutare il grado di rappresentatività dei soggetti che proclamano le agitazioni la Commissione potrà utilizzare la certificazione all’Inps dei dati di iscrizione al sindacato. La Commissione che avrà anche competenze di natura arbitrale e conciliativa obbligatorie, potrà avvalersi di strutture e personale del ministero del Lavoro, oltre che del personale oggi in servizio alla Commissione di garanzia. Sarà composta da massimo cinque membri scelti su designazione dei presidenti di Camera e Senato, tra esperti di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. La relazione tecnica spiega che il Ddl delega non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica; la riduzione del numero dei commissari (da 9 a 5) produce una riduzione della spesa da 1 miliardo e 50 milioni a 588 milioni. «I 462mila euro risparmiati saranno utilizzati in via prioritaria per assolvere i nuovi compiti». Il raggio d’azione della nuova normativa si estende oltre i servizi pubblici essenziali. Il testo prevede il divieto di forme di protesta lesive «anche per la durata o le modalità di attuazione del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione», anche attraverso l’individuazione di specifiche procedure nei contratti e negli accordi collettivi sui servizi non essenziali. Inoltre è prevista una disciplina sul fermo dei servizi di autotrasporto che farà riferimento in modo specifico alle prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima dell’astensione dal lavoro. Il Governo è delegato anche a rivedere il regime sanzionatorio per la violazione delle regole da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori negli scioperi spontanei. È prevista l’applicazione delle sanzioni da parte di Equitalia, mentre l’attuale meccanismo affida la competenza ai datori di lavoro. Il ministro Sacconi ha spiegato che il contenuto delle deleghe potrà essere orientato da un avviso comune di associazioni datoriali e sindacati. Ma dai contatti in corso tra Cgil, Cisl e Uil ancora non è emersa una proposta comune. Questa partita risente del clima negativo che si respira tra le confederazioni, dopo l’intesa del 22 gennaio sulla riforma del modello contrattuale senza la firma della Cgil. Nell’audizione di ieri alla commissione Lavoro della Camera, Guglielmo Epifani ha annunciato che i prossimi rinnovi saranno una «giungla», settore per settore «si procederà a seconda dei rapporti di forza», la Cgil presenterà piattaforme slegate dai contenuti dell’intesa di palazzo Chigi. Epifani non ha risparmiato critiche al ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, che ha respinto la proposta avanzata dal presidente di Confindustria di destinare alle imprese in crisi i soldi del Tfr destinati al fondo Inps per il 2009: «Non è vero che Tremonti vuole difendere i lavoratori dicendo di no», ha detto il leader della Cgil. «Il ministro ha il problema che gli mancano 5 miliardi di euro nel suo bilancio. Il Tfr è garantito sia se sta in azienda sia se va all’Inps, essendo garantito da un fondo di garanzia per le imprese che falliscono».
I PUNTI PRINCIPALI DEL DDL
Il referendum . Referendum consultivo preventivo obbligatorio per i sindacati che non superano la soglia del 50% di rappresentatività per la proclamazione di uno sciopero, con adesione individuale del singolo lavoratore in servizi o attività di particolare rilevanza
Sciopero virtuale Lo sciopero virtuale può essere reso obbligatorio per categorie professionali che erogano servizi strumentali o complementari nei trasporti
Contro l’ effetto-annuncio È prevista la comunicazione con un «congruo anticipo» della revoca dello sciopero
Ex commissione di garanzia Competenze di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie, affidate alla Commissione per le relazioni di lavoro, che prende il posto della Commissione di garanzia, e avrà il compito di verificare l’effettivo grado di partecipazione agli scioperi
No alle proteste lesive Divieto di forme di protesta lesive «anche per la durata o le modalità di attuazione del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione», anche attraverso l’individuazione di specifiche procedure nei contratti e negli accordi collettivi sui servizi non essenziali. Una disciplina sul fermo dei servizi di autotrasporto farà riferimento specifico alle prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima dell’astensione dal lavoro
20) Dizionario Sindacale
ACCESSO AGLI ATTI
Diritto di consultare ed avere copia di documenti della pubblica amministrazione. E’ titolare qualunque cittadino purché abbia un interesse giuridico da tutelare.
ACCORDO CONFEDERALE
Accordo tra le confederazioni sindacali e associazione nazionale che rappresenta datori di lavoro su materie che interessano i lavoratori dipendenti.
AGIBILITÀ SINDACALI
Espressione che indica il complesso dei diritti collegati all’esercizio dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro (costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, permessi per i dirigenti sindacali, diritto di assemblea, diritto di affissione, ecc.). Sono regolati dallo Statuto dei lavoratori, da accordi interconfederali (tra cui l’Accordo 20 dicembre 1993, in recepimento della disciplina contenuta nel Protocollo di luglio), dai contratti collettivi nazionali di lavoro e anche dai contratti aziendali.
ARAN
Agenzia per la rappresentanza negoziale che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella stipula dei contratti nazionali di lavoro di tutti i dipendenti.
ARBITRATO
Procedura per la composizione delle controversie individuali alternativa al ricorso al Giudice del lavoro. E’ l’istituto mediante il quale le parti raggiungono la risoluzione della controversia insorta o che potrebbero insorgere attraverso il deferimento ad un terzo nel potere di decisione.
ASSETTI CONTRATTUALI
Con questa espressione si indica il sistema della contrattazione collettiva, in particolare sotto il profilo delle titolarità negoziali (confederali o categoriali) e del rapporto tra i livelli di contrattazione (nazionale e di secondo livello , aziendale o territoriale).
AUTOREGOLAMENTAZIONE
Dichiarazione unilaterale con la quale il soggetto sindacale detta a se stesso le regole che intende osservare nell’esercizio del diritto di sciopero. I codici di autoregolamentazione hanno rappresentato la prima esperienza di limitazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Nella l.n.146/90 tali codici costituiscono una delle fonti di individuazione dei servizi minimi da garantire in occasione di sciopero
AZIONI POSITIVE
Azioni finalizzate a favorire l’occupazione femminile e a realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità.
BOICOTAGGIO
Strumento di lotta sindacale a carattere generale che si sostanzia nell’esercizio di attività che ostacolino o rendano difficili la gestione delle relazioni sociali ed economiche
BUONA FEDE
Situazione psicologica rilevante ìn quanto produttiva di conseguenze giuridiche. Può essere intesa soggettivamente quale ignoranza incolpevole di ledere una situazione giuridica altrui, oggettivamente quale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra le parti
BUSTA PAGA
Prospetto che indica tutti gli elementi relativi all’entità e alla composizione delle retribuzione lorda e netta spettante per un determinato periodo di lavoro al lavoratore dipendente. Il datore di lavoro è tenuto a consegnarla all’atto del pagamento della retribuzione. La stessa legge ne indica gli elementi obbligatori: dati anagrafici, qualifica professionale, periodo retributivo di riferimento, dettaglio delle voci che compongono la retribuzione mensile o oraria, trattenute previdenziali e fiscali, assegno per il nucleo familiare, detrazioni d’imposta, firma, sigla o timbro del datore di lavoro.
CAPACITÀ LAVORATIVA
Attitudine ad essere titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal ccnl
Clausole elastiche
Clausole riferite al part-time che consentono una variazione, in aumento, dell’orario di lavoro stabilito. Si applicano ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto (orario che si svolge con una combinazione di part-time verticale e orizzontale).
CODICE DI COMPORTAMENTO
Insieme di regole che disciplinano il comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per quanto concerne agli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità che qualificano il corretto adempimento della loro prestazione lavorativa.
CODICE DISCIPLINARE
Regolamento aziendale contenente la tipologia delle infrazioni punibili e le sanzioni applicabili da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che non osserva i doveri di comportamento contenuti nei ccnl. Il Codice disciplinare deve essere obbligatoriamente affisso all’interno dei locali dell’azienda per permetterne a tutti i lavoratori la conoscenza.
COLPA PROFESSIONALE
Comportamento da parte del datore di lavoro che si sostanzia con negligenza, imperizia, imprudenza, violando leggi, regolamenti e discipline e dalla cui violazione e manifestazione derivi un infortunio sul lavoro o una malattia professionale
COMPORTAMENTO ANTISINDACALE
Attività del datore di lavoro diretta ad impedire o limitare l’esercizio delle libertà, prerogative e attività sindacali
CCNL – Contratto collettivo nazionale di lavoro
Definisce il trattamento economico e normativo di base da riservare ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, nel quadro dei diritti previsti dalla normativa generale (livelli retributivi, mensilità aggiuntive, orari, ferie, condizioni di lavoro, qualifiche e inquadramenti, trattamento malattia, congedi e permessi, diritto allo studio, diritti sindacali, ecc.). E’ il risultato degli accordi che vengono presi, a seguito di una contrattazione, tra le associazioni che rappresentano i datori di lavoro e i sindacati che rappresentano i lavoratori.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CCNI
Accordo di natura privata che realizza un secondo livello di contrattazione le cui materie sono devolute dal contratto di lavoro nazionale.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO CCNQ
Accordo confederale per tutti i comparti pubblici.
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
Accordo di natura privata decentrata stipulato da una amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative. E’ la contrattazione che integra il contratto collettivo nazionale di lavoro con ulteriori acquisizioni.
CONTRATTO INDIVIDUALE
Atto scritto, di natura privata, con cui il lavoratore è assunto presso una pubblica amministrazione
COMPARTO
Settore di dipendenti pubblici cui si applica lo stesso contratto nazionale di lavoro. I Comparti sono definiti da un accordo confederale. I comparti sono: Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici; Aziende, Enti locali e Regioni, Università e Ricerca, Scuola, Sanità, Ministeri.
CONCERTAZIONE
Metodo di confronto fra il Governo e le parti sociali (associazioni degli imprenditori e associazioni sindacali) finalizzato a concordare importanti politiche economiche e sociali. Un tipo di relazione sindacale che consiste nel confronto tra una amministrazione e il sindacato su materie non oggetto di contratto che si conclude, in caso di accordo, con un’eventuale intesa.
CONCILIAZIONE
Procedura preventiva per la risoluzione di controversie individuali
CONFEDERAZIONE
Associazione nazionale di sindacati di categoria.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Sistema di accordi tra le associazioni o enti che rappresentano i datori di lavoro e i sindacati che rappresentano i lavoratori, aventi validità generale. E’ composto da tre fondamentali livelli: contrattazione interconfederale, attuata a livello nazionale e valida per tutti i settori economici; contrattazione collettiva di categoria, anch’essa di livello nazionale e valida per i singoli settori; contrattazione di secondo livello o integrativa, attuata a livello aziendale o territoriale per integrare la contrattazione nazionale.
CONSULTAZIONE
Un tipo di relazione sindacale che consiste in un incontro promosso dall’amministrazione per ricevere dai sindacati il parere (obbligatorio in taluni casi fissati dai contratti nazionali, ma non vincolante) su materie previste dalla Legge con la formula “sentite le organizzazioni sindacali”.
CONTESTAZIONE DI ADDEBITO
Lettera in cui viene formalmente avviato, da chi competente, il procedimento disciplinare nei confronti di un lavoratore. Deve contenere i fatti addebitati, le norme violate, l’invito a presentarsi per portare le proprie giustificazioni.
CONTINGENTE
Uno o più lavoratori esonerati dallo sciopero per garantire i servizi minimi indispensabili stabiliti dai contratti.
CONTRATTAZIONE
Un tipo di relazione sindacale che consiste in un negoziato tra amministrazione e sindacati rappresentativi per definire con un contratto gli aspetti del rapporto di lavoro. La contrattazione di articola si articola su vari livelli: Nazionale, Integrativa, Territoriale, Decentrata, Provinciale.
DECLARATORIE
La descrizione delle caratteristiche professionali dalle quali dipende l’attribuzione al lavoratore di una delle categorie d’inquadramento previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (8 nel contratto dei metalmeccanici, con altrettante “declaratorie”).
DEMANSIONAMENTO
E’ fatto divieto al datore di lavoro di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori pregiudicando la professionalità acquisita dal lavoratore
DEMOCRAZIA SINDACALE
S’intende l’applicazione delle regole della democrazia rappresentativa e, in taluni casi concordati, della democrazia diretta, alla vita interna delle organizzazioni sindacali, ai loro reciproci rapporti e ai rapporti tra di esse e i lavoratori. Di particolare importanza è la definizione delle regole per l’approvazione delle piattaforme rivendicative e la validazione degli accordi.
DISTACCO SINDACALE
Il distacco sindacale è l’istituto attraverso il quale viene riconosciuto ai dipendenti pubblici il diritto a svolgere, a tempo pieno o parziale, attività sindacale, con la conseguente sospensione dell’attività lavorativa
FERIE
Diritto del lavoratore a un periodo di riposo annuale retribuito, affermato dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 2109 del Codice civile al fine di ritemprare le energie psicofisiche usurate dal lavoro sia di soddisfare le sue esigenze ricreativo-culturali. Importanti novità sono state introdotte dal decreto legislativo n. 66/2003 (orario di lavoro) che stabilisce il principio della loro irrinunziabilità.
JUS VARIANDI
E’ il potere di modificare le mansioni del lavoratore oltre l’ambito convenuto al momento dell’assunzione.
IVC – INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE
Elemento provvisorio della retribuzione, corrisposto ai lavoratori nel caso in cui, decorsi tre mesi dalla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, manchi l’accordo tra le parti
INFLAZIONE
Variazione annua e mensile dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diramato dall’Istituto nazionale di statistica (Istat). Tale indice è determinato sulla base di un paniere la cui composizione, in beni e servizi, viene periodicamente aggiornata.
INFLAZIONE PROGRAMMATA
Il tasso di inflazione preso a riferimento per il rinnovo biennale della parte economica dei contratti nazionali di lavoro, con conguagli nel biennio successivo.
INFORMAZIONE
Tipo di relazione sindacale che consiste in un incontro in cui l’amministrazione informa i sindacati rappresentativi di una iniziativa da prendere (preventiva) o sui risultati di una iniziativa (informazione successiva) su materie indicate dai contratti nazionali di lavoro.
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Accordo tra le parti che hanno sottoscritto un contratto per ridefinire una formulazione comune di una norma interpretata in modo diverso. L’interpretazione autentica può anche essere richiesta da un Giudice o da un Arbitro in caso di controversia individuale.
LAVORO NOTTURNO
Attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 24 e le 5 del mattino
LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro, che la legge (Decreto legislativo 66/2003) stabilisce in 40 ore settimanali (orario legale). Di fatto la materia è regolata dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che fissano limiti massimi (giornalieri, settimanali e annui), modalità della prestazione straordinaria, trattamento economico, riposi compensativi. In assenza di regolazione contrattuale è la legge a stabilire in 250 ore annuali il ricorso massimo al lavoro straordinario. In questo caso il ricorso al lavoro straordinario richiede il consenso del lavoratore.
NORMA PRECETTIVA
Norma dotata di immediata applicazione il cui contenuto obbligatorio è compiutamente specificato
ORARIO CONTRATTUALE
L’orario contrattuale è quello definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, che determinata durata e modalità della prestazione lavorativa in tutte le sue articolazioni (lavoro giornaliero, a turni, notturno). Lo stesso contratto fissa i limiti del lavoro straordinario, pause, ferie e permessi retribuiti. In materia di orario interviene anche la contrattazione di secondo livello. L’orario contrattuale può differire dall’orario legale.
ORARIO DI SERVIZIO
Periodo in cui si svolgono tutte le attività alle quali si è assegnati.
ORARIO LEGALE
L’orario legale è quello definito dal Decreto Legislativo n. 66/2003 che fissa la durata dell’orario normale settimanale (40 ore), la durata massima dell’orario di lavoro settimanale (48 ore medie nell’arco di quattro mesi comprensive del lavoro straordinario) e i criteri generali per il ricorso allo straordinario. Le legge definisce anche limiti del lavoro notturno, pause, riposi e ferie.
ORDINE DI SERVIZIO
Comunicazione scritta del dirigente che assegna un compito preciso al lavoratore. L’ordine di servizio deve essere eseguito, salvo che non contenga ipotesi di reato, e solo successivamente contestato ed impugnato.
OSSERVATORI/COMMISSIONI PARITETICHE
Organismi nazionali, territoriali o aziendali di cui fanno parte, in misura paritaria, i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali o delle aziende e i rappresentanti dei sindacati. Sono prevalentemente istituiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (ma anche dalla contrattazione di secondo livello) per il monitoraggio o la gestione di determinate materie quali andamento del settore, inquadramento, formazione professionale, pari opportunità.
OUTSOURCING
Alla lettera “approvvigionamento all’esterno”. E’ il processo di esternalizzazione, cioè passaggio a terzi, di attività o funzioni che non costituiscono le competenze chiave ( core business ) di un’impresa. Sono frequentemente esternalizzati i servizi di pulizia, di trasporto, di manutenzione, di sicurezza o di elaborazione dati: detti servizi vengono affidati ad aziende specializzate, con risparmi di costi e maggiore efficienza, evitando di impiegare risorse in attività diverse da quelle centrali.
PARTECIPAZIONE
Termine riferito prevalentemente a forme di relazione fra le parti sociali improntate al confronto e alla condivisione delle soluzioni, anziché rimesse ai puri rapporti di forza. In taluni casi si tratta di un sistema di relazioni strutturato e formalizzato, con commissioni, organismi e procedure definite
PARTI SOCIALI
Tutti i soggetti che esercitano la contrattazione collettiva: le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, le imprese e le loro associazioni.
PATRONATO
Istituto che assiste gratuitamente i lavoratori nell’esercizio dei diritti sociali: pensioni, infortuni, assegni
PERIODO DI RAFFREDDAMENTO
Periodo durante il quale le parti sociali si impegnano a non assumere iniziative unilaterali né ad effettuare scioperi, per favorire il regolare svolgimento di un negoziato. Per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro è il Protocollo di luglio a stabilirne la decorrenza (tre mesi prima della scadenza contrattuale, più il mese successivo a tale scadenza, o comunque una durata complessiva di 4 mesi dalla presentazione della piattaforma)
PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI
Il permesso sindacale in argomento è l’istituto attraverso il quale viene riconosciuto ai dipendenti pubblici, ivi compresi quelli eletti negli organismi di rappresentanza del personale (RSU), il diritto ad espletare l’attività
sindacale, nonché a partecipare a trattative, convegni e congressi di natura sindacale, assentandosi dal posto di lavoro e sospendendo così, per alcune ore o per una o più giornate, la propria attività lavorativa.
PIATTAFORMA
L’insieme delle rivendicazioni avanzate alle controparti dalle organizzazioni sindacali per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, nazionali o aziendali. A partire da questo documento, approvato dai lavoratori o dai loro organismi di rappresentanza secondo regole pattuite tra gli stessi sindacati, si svolge la trattativa negoziale.
POLITICA DEI REDDITI
L’insieme di decisioni e orientamenti di politica economica, condiviso da Governo e parti sociali, finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito e a favorire lo sviluppo economico attraverso il contenimento dell’inflazione e dei redditi nominali. Ne sono strumento politiche contrattuali e salariali coerenti con l’inflazione programmata, il controllo sulla formazione dei prezzi, il contenimento delle tariffe.
PREMIO DI RISULTATO
Parte variabile della retribuzione, fissata attraverso la contrattazione aziendale e correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di obiettivi concordati tra le parti. Si assumono, prevalentemente, indicatori di competitività dell’impresa quali la produttività, la redditività, l’efficienza, la qualità.
PROFILO PROFESSIONALE
Descrizione dei compiti, grado di responsabilità ed autonomia, requisiti culturali che caratterizzano una figura professionale.
PROGRESSIONE PROFESSIONALE
Carriera economica dei lavoratori disciplinata dai contratti nazionali di lavoro.
RAPPRESENTANZA
Capacità giuridica del sindacato di agire e trattare per conto dei lavoratori da cui ha ricevuto una delega o un mandato.
RAPPRESENTATIVITÀ
Misura del grado di rappresentanza del sindacato. Nel settore pubblico è la media di due percentuali:
1.voti ricevuti rispetto ai voti riportati dalle liste nelle elezioni delle RSU
2.iscritti al sindacato rispetto al totale degli iscritti a tutti i sindacati
RAREFAZIONE OGGETTIVA
Intervallo tra azioni di sciopero proclamate da soggetti sindacali diversi
RAREFAZIONE SOGGETTIVA
Intervallo tra azioni di sciopero proclamate dallo stesso soggetto
RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
La persona, o le persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
RSA – RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE
Organo di rappresentanza dei lavoratori nell’unità produttiva costituito nell’ambito delle singole associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, o firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, nazionali o provinciali, applicati nella stessa unità produttiva. La sua costituzione è disciplinata dall’art. 19 della L. 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei lavoratori), che ne definisce anche diritti e normative. In quasi tutti i settori è stato sostituito dalla Rappresentanza sindacale unitaria, che ne ha acquisito i diritti.
RSU – RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Organismo unitario (cioè composto da membri appartenenti a più organizzazioni sindacali) di rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda, introdotto dall’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 in recepimento di quanto previsto in materia dal Protocollo di luglio. Si distingue dalla Rsa in quanto composto in misura prevalente su base elettiva. In quasi tutti i settori ha sostituito la Rsa , acquisendone i diritti.
SANZIONI DISCIPLINARI
Possono essere irrogate dal datore di lavoro al lavoratore che sia venuto meno ai propri doveri contrattuali e precisamente agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà.
SCIOPERO
Astensione concertata dal lavoro di un gruppo di lavoratori per sostenere determinati interessi o rivendicazioni di carattere sindacale o politico. Il relativo diritto è sancito dall’art. 40 della Costituzione, che ne demanda le modalità di esercizio alle leggi che lo regolano.
SERVIZI ESSENZIALI
Sono essenziali tutti i servizi pubblici ( indipendentemente dalla natura privata o pubblica del soggetto erogatore) volti a garantire i diritti. indicati nell’art.1, comma 1 della l.n.146/90, “alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione”.
SINDACATO RAPPRESENTATIVO
Sindacato con una rappresentatività almeno il 5%. E’ abilitato a trattare i contratti collettivi di comparto.
STATUTO DEI LAVORATORI
La legge emanata il 20 maggio 1970 (Legge 300/70), che costituisce la prima vera legge sindacale nell’ordinamento giuridico italiano. Vi concorrono due aspetti fondamentali: la tutela della libertà e della dignità del lavoratore, anche in riferimento a situazioni di carattere repressivo o discriminatorio all’interno delle aziende; l’affermazione del diritto di associazione e attività sindacale nelle unità produttive, sostenuta e resa effettiva da un efficiente apparato sanzionatorio. E’ giudizio unanime che tale Statuto (firmato dal giuslavorista Gino Giugni) abbia consentito alla Costituzione di penetrare oltre i cancelli delle fabbriche.
21) Bibliografia
Virga P. (2002) Il pubblico impiego dopo la privatizzazione. Giuffrè Editore: Milano
Canali L. –Coronato S. -Primicerio B. (2004) La contrattazione del pubblico impiego. Edizioni CISL: Roma
Martorana N. (2004) La normativa contrattuale nel comparto sanità. Edizioni Maximus, Vicenza
Snaidero D. (2004) Il contratto di lavoro in sanità. McGraw-Hll Libri Italia: Milano
Nieddu S. –Donna G. –Bianco M. (2001) Management sanitario, strumenti per gli operatori delle ASL. Centro scientifico editore: Torino
Ballestero MV.-De Simone G. (2003) Diritto del Lavoro. Giuffrè Editore: Milano
Cilione G. (2003) Diritto Sanitario. Maggioli Editore: Rimini
Jorio E. (2005) Diritto Sanitario. Giuffrè Editore: Milano
D’Onghia M.-Ricci M. (2003) Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Giuffrè Editore: Milano
Masciochi P. (2001) Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Fise servizi Editore: Roma
Donna G., Nieddu S., Bianco M., (2001) Management Sanitario. Modelli e strumenti per gli operatori delle aziende Sanitarie. Centro Scientifico Editore, Torino.
Olla G., Pavan A. (2000) Il management nell’azienda sanitaria. Giuffrè:Milano.
Rebora G. (1995) Organizzazione e politica del personale nelle amministrazioni pubbliche. Edizioni Angelo Guerini e Associati: Milano.
Ruffini R. (a cura di) (1995) I carichi di lavoro negli enti locali. Franco Angeli: Milano.
Lebiu G., Marcellini M., (2006) Lo sciopero infermieristico nel comparto sanità, InfermieristicaMente: Cagliari
Favata A. (2000) Dizionario dei termini giuridici. Casa editrice La Tribuna: Piacenza
Palmieri G. (2005) Dizionario dei termini giuridici. BUR Rizzoli: Milano
Berri G. – Segna C. (2003) Formulario del processo del lavoro. Giuffrè Editore: Milano
www.aranagenzia.it
www.di-elle.it
www.inforum.it
www.commissionegaranziasciopero.it
www.cisl.it
www.lavoro.gov.it
www.innovazione.gov.it
www.diritto.it
www.dirittoegiustiziaonline.it
www.dirittosanitario.net