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FNC Ipasvi sulle delibere ANAC e su sentenza TAR Lazio

FNC Ipasvi sulle delibere ANAC e su sentenza TAR Lazio

da Federazione Nazionale Collegi IPASVI a Presidenti Ipasvi Provinciali

Circolare n. 27/2017 – PEC Prot. P-3153/I. – 09 Data 26 aprile 2017

Oggetto: Delibera ANAC n.382/2017

Facendo seguito alla circolare n 22\2017 si fa presente quanto segue. L’ANAC in data 12 aprile u.s. con delibera n. 382 (Allegata) ha sospeso, solo riguardo ai dirigenti, l’efficacia della precedente delibera ANAC dell’8\3\17 n. 241 relativa agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del DLgs 33\2013 come modificato dall’art. 13 del DLgs 97\2016.).

Ciò a seguito dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che ha sospeso atti del Segretario generale del Garante della privacy sull’attuazione dell’articolo 14 per i dirigenti motivando, con riferimento, alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.(Allegata)

Di conseguenza, alla luce di questa delibera, al momento i titolari di incarichi dirigenziali non sono tenuti a pubblicare: – “i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici” (art. 14, c. 1, lett. c, DLGS 33/2013, cit.); – “le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano”, ossia la situazione patrimoniale e reddituale, nonché quelle del coniuge non separato e dei parenti fino al secondo grado (art. 14, c. 1, lett. f, DLGS 33/2013, cit.).

Pare quindi doversi ritenere che la sospensione prevista dalla delibera ANAC 382/2017 non sia applicabile ai componenti del Consiglio Direttivo i quali, conseguentemente, sono a tutt’oggi assoggettati agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14, c. 1, lett. c) e f), DLGS 33/2013 e sopra riportati, entro il termine del 30 aprile p.v.

Questa Federazione, con il supporto del legale di fiducia, ha ritenuto opportuno, in un’ottica di leale collaborazione tra enti, inviare all’ANAC in data odierna, un’istanza di riesame in autotutela della delibera 382/2017, affinché riconosca che, a seguito dell’ordinanza del TAR Lazio, siano esentati dalla pubblicazione dei suddetti dati non solo i dirigenti pubblici, ma anche i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo dando un termine di 15 giorni.

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi LORO SEDI Infatti sembra potersi contestare un’evidente disparità di trattamento, dal momento che la ritenuta illegittimità degli obblighi di pubblicazione sopra specificati per i dirigenti pubblici, in quanto lesivi – com’è dato intendere dal tenore dell’ordinanza TAR Lazio, Sez. I quater n. 1030/2017 – dei diritti e delle libertà individuali riconosciute dalla Costituzione e dalla disciplina di diritto comunitario, non può logicamente non estendersi anche ai “componenti degli organi direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica”, che nella delibera 241/2017 l’ANAC ha confermato essere assoggettati all’art. 14, DLGS 33/2013.

n buona sostanza, se quegli obblighi di pubblicazione violano i diritti fondamentali dei dirigenti, pare francamente insostenibile che, invece, non li violino in relazione ai componenti degli organi di indirizzo politico- amministrativo. Nelle more del riscontro da parte di ANAC sulla richiesta di riesame si invitano i Collegi in indirizzo di procedere entro il 30 aprile alla pubblicazione dei dati.

Cordiali saluti. La presidente Barbara Mangiacavalli

Delibera ANAC 382

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