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“Schema di Accordo concernente la definizione delle attività delle professioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale”

“Schema di Accordo concernente la definizione delle attività delle professioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale”

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi LORO SEDI

Questa Federazione, presa visione dello “Schema di Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente la definizione delle attività delle professioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale” trasmesso dal Ministero della Salute alla Conferenza StatoRegioni per l’esame di merito (che si invia in allegato), si è attivata prontamente e presidia con attenzione l’iter. Trattandosi di materia riguardante le competenze di un numero così elevato di professionisti sanitari con prevedibili implicazioni e ricadute sull’interazione interprofessionale, accortezza politica avrebbe auspicato di prevedere e promuovere un articolato confronto positivo con le rappresentanze professionali interessate per ricercarne il contributo, la concertazione e la condivisione alle scelte. Il mandato, infatti, era ed è quello di definire le attività delle professioni sanitarie in quanto la legge 14 gennaio 2013, n. 4 sulle “Disposizioni in materia di professioni non organizzate, all’articolo 1, comma 2, precisa che, per “professioni non organizzate in ordini o collegi”, deve intendersi l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Per questo il Ministero aveva ritenuto necessario effettuare una ricognizione delle attività riservate per legge alle professioni sanitarie regolamentate, al fine di fornire un quadro di riferimento ai sensi delle norme vigenti. Lo schema di accordo in oggetto, poco prevede in attuazione di tale mandato, bensì ricalca in modo insufficiente quanto espresso all’art. 1 comma 2 della legge 42/1999 sostituendo però l’espressione “fatte salve” con “criteri limite” negando quindi la dinamicità positiva in corso dell’innovazione dell’organizzazione del lavoro in sanità, finalizzata si ad un’ottimizzazione dell’uso delle risorse umane e professionali in un’ottica di valorizzazione e di integrazione, ma, soprattutto, per fornire la più rapida, efficace ed efficiente risposta ai bisogni di salute dei cittadini.

La presidente Barbara Mangiacavalli

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