SU PROCEDURE IN ASL CARBONIA INDAGINI CITOPATOLOGICHE: COMPETENZE INFERMIERISTICHE
Prot. 456 del 6 OTTOBRE 2019
Al Commissario Straordinario Ats Sardegna
Al Dirigente Medico Po Sirai
Al Dirigente Infermieristico Sps Assl Carbonia
Al Direttore Anatomia Patologica Po Sirai
Ai Coordinatori Infermieristici Assl Carbonia
Agli Iscritti Albo Opi Carbonia Iglesias
Al Presidente Ordine TSRM e PSTRP
OGGETTO: procedura operativa per la consegna e la lavorazione dei campioni di liquidi biologici nel punto di raccolta del p.o. Sirai ATS-ASSL Carbonia
E’ agli atti dello scrivente Ordine la procedura in oggetto, di cui abbiamo ritenuto di analizzare ed argomentare in merito alla pertinenza e connessa responsabilità professionale di alcune attività tipiche del tecnico di laboratorio biomedico, richieste di essere estese agli Infermieri, e connesse alla preparazione di soluzioni di fissaggio per analisi citologica di liquidi biologici.
Abbiamo quindi esaminato quanto previsto dalla normativa delle due professioni sanitarie coinvolte (Infermieri e Tecnici di Laboratorio Biomedico), al fine di evidenziare eventuali punti di connessione e di collaborazione nell’esercizio professionale. Entrambe le Professioni sono giunte alla maturità professionale con la L.42/1999 (“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”), ove si sancisce ex lege l’autonomia e la connessa responsabilità delle professioni sanitarie definite “non mediche”.
Lapidario, ai fini del ragionamento, è quanto sancito dall’art. 1, comma 2 della citata norma: “Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali”.
IL PERIMETRO PROFESSIONALE È NORMATIVAMENTE CHIARO
La L. 42/1999, per quanto attiene la Professione Infermieristica, rappresenta una pietra miliare del processo di professionalizzazione anche per l’abrogazione del D.P.R. 225/1974, e ben si guarda dal rappresentare in maniera analitica le possibili attività esperibili e, sancendo anche la legittimità degli atti connessi: un atto sanitario è esperibile da quello specifico professionista sanitario in quanto legittimato dai criteri normativi, non in quanto tecnicamente semplice.
Dirimente diventa, inoltre, il Codice Deontologico che norma la responsabilità professionale dell’infermiere che deve agire con prudenza, perizia e diligenza.
L’articolato vigente (2019) cura particolarmente anche gli aspetti di collaborazione intra ed interprofessionale, evidenziando più volte il ruolo dell’Infermiere al maggior fine della tutela della Persona assistita:
– Art. 34 – Risoluzione dei contrasti: “L’Infermiere, qualora l’organizzazione chiedesse o pianificasse attività clinico assistenziali, gestionali o formative, in contrasto con principi, valori e con le norme della professione, a tutti i livelli di responsabilità, segnala la situazione agli organi competenti e si attiva per proporre soluzioni alternative”;
– Art. 42 – Libertà da condizionamenti: “L’Infermiere e l’Ordine Professionale si impegnano affinché l’agire del professionista sia libero da impropri condizionamenti e interessi nonché da indebite pressioni di soggetti terzi tra cui persone di riferimento, altri operatori, imprese e associazioni”.
Il percorso di studi di base dell’Infermiere è attualmente definito all’interno del quadro normativo afferente al D.M. 19 febbraio 2009, e dsa Decreto Interministeriale 2 Aprile 2001 (“Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie ”). Al di là di un minimo insegnamento dedicato alla biochimica e alla microbiologia, al primo anno, primo semestre, non vi sono attività formative applicabili alle attività oggetto di trattazione.
Per quanto concerne il Tecnico di Laboratorio Biomedico la norma di definizione professionale specifica è il D.M. 745/1994: “il tecnico di laboratorio biomedico è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia”;
Si delinea quindi una figura con un profilo prettamente tecnico, vincolato al proprio ambito specifico e con una forma di autonomia e responsabilità diretta sul proprio esercizio professionale e sulle attrezzature a lui affidate.
Anche per il tecnico di Laboratorio Biomedico il percorso di studi di base è attualmente definito all’interno del quadro normativo afferente al D.M. 19 febbraio 2009. Nel Decreto Interministeriale 2 Aprile 2001 vengono determinati gli ordinamenti didattici afferenti all’ambito specifico, che conseguentemente differenzia gli ambiti peculiari:
CONCLUSIONI
Per lo specifico prettamente tecnico e specialistico che compete alla Professione del Tecnico di Laboratorio Biomedico, non può esserci dubbio alcuno che la procedura sia di esclusiva sua pertinenza e responsabilità.
Richiamiamo l’evidenza che, invero, la pretesa di adibire personale infermieristico alla pedissequa osservanza della procedura arbitrariamente in essere, configura esercizio abusivo per l’assenza degli elementi sostanziali di abilitazione all’esercizio professionale quale titolo di studio, espletamento dell’esame di Stato, iscrizione all’Albo Professionale.
Ovviamente i tre atti sono conseguenti e anche la carenza di uno qualsiasi dei tre criteri configura il reato di esercizio abusivo di professione sanitaria in quanto decade la legittimazione all’esercizio professionale.
A tutela degli iscritti all’Ordine, non possiamo sostenere la loro esposizione a responsabilità penali, rispetto all’esercizio abusivo di professione sanitaria. Se il “sistema organizzativo” impone determinate attività o prevede, senza porsi dubbi di sorta, una facile intercambiabilità delle professioni sanitarie dimenticando il principio che non è la semplicità dell’atto che determina la sua legittimità, non è questione che possa ricadere sui singoli professionisti coinvolti e subito senza colpo ferire.
Se da un lato la tipologia di indagine citopatologica richiede necessariamente un tempestivo inserimento del materiale biologico nel liquido fissatore, è del tutto incongruo ed inadatto, sotto tutti i profili prima evidenziati, che l’Infermiere manipoli tale pericolosa sostanza al di fuori del ragionevole utilizzo che comporta la metodica dell’esame.
In termini più chiari: l’Infermiere si deve necessariamente limitare all’inserimento del materiale appena raccolto all’interno di una provetta pre-riempita dal Tecnico di Laboratorio Biomedico con la giusta quantità di liquido fissatore richiesto.
È prassi pericolosa e con diversi criteri di illegittimità, come ampiamente dimostrato, che l’Infermiere travasi od effettui qualsivoglia manipolazione del liquido di fissazione al di fuori del suo specifico professionale, assumendosi i rischi connessi in maniera del tutto impropria e non attribuibile.
Per formazione specifica, norme fondanti ed attinenti, questo tipo di lavorazione è da attribuirsi allo specifico professionale del tecnico di Laboratorio Biomedico, professionista che per formazione e responsabilità professionale deve assumersi l’onere di manipolare la sostanza in esame.
L’eventuale richiesta di tali attribuzioni da parte di ASSL Carbonia a personale dedicato alla gestione organizzativa è del tutto illegittima e configura profili diretti di responsabilità professionale a vari livelli delle norme vigenti, e anche per il Professionista Infermiere che accetta (o subisce) l’attribuzione di attività incongrua.
Tanto ritenevo di portare a vs. conoscenza per le conseguenti rettifiche che confidiamo possiate intraprendere nel più breve tempo possibile
Per il Consiglio Direttivo, Il Presidente dell’OPI, Graziano Lebiu
settembre 2019_bozza procedura per l’invio dei campioni
OPI 456 SU INDAGINI CITOPATOLOGICHE